Hai ricevuto un assegno bancario, ma recandoti allo sportello della banca il cassiere ti ha dato una bruttissima e inaspettata notizia: “Mi dispiace la firma su questo titolo è falsa, non corrisponde alla firma originale rilasciata dal titolare del conto”. Cosa fare in queste situazioni? Inutile disperarsi, vediamo cosa sancisce la legge a tal proposito.
La falsificazione della firma su un titolo bancario è reato?
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (d. lgs. nn. 7 del 2016), falsificare la firma su un assegno bancario non trasferibile non è più reato, ma un illecito civile punito con una sanzione amministrativa. Invece, nell’eventualità si tratti di assegno trasferibile si considera ancora reato penale.
Possiamo quindi individuare due casi con differenti procedure e soluzioni:
- firma falsa su assegno non trasferibile
- firma falsa su assegno trasferibile
Nel primo caso, si dovrà individuare il responsabile per poi ottenere il risarcimento danni, ma le spese legali dovranno essere anticipate dalla parte lesa che non potrà esporre denuncia alla questura. Tuttavia, la prescrizione avrà una durata di 5 anni a fronte dei soli tre mesi previsti per la querela.
Invece, nel caso di firma falsa su assegno trasferibile, sarà possibile esporre denuncia e richiedere punizione del colpevole. Non si dovranno anticipare spese giudiziarie perché tutte a carico dello Stato, ma per ottenere il risarcimento del danno ci si dovrà costituire “parte civile” tramite un legale.
Quali sono le responsabilità della banca che paga un assegno con firma falsa?
Ogni volta ci si reca in banca per richiedere un blocchetto di assegni, è prassi, da parte del consulente bancario, far firmare al richiedente una serie di moduli al fine di raccogliere un raffronto valido per le volte in cui verrà richiesta la riscossione di un titolo bancario rilasciato dal titolare del conto. Il cassiere della banca dovrà quindi accertarti con molta prudenza e scrupolosità dell’autenticità della firma inserita sull’assegno presentato dal prenditore (vale a dire, colui che possiede l’assegno in mano).
Nel caso in cui tale verifica non venga fatta, la banca verrà ritenuta responsabile per aver pagato un assegno con firma falsa e dovrà restituire le somme al cliente titolare del blocchetto di assegni.
Se la falsificazione è avvenuta in maniera non distinguibile, la banca non verrà riconosciuta colpevole e a quel punto il cliente frodato, nel caso si tratti di assegno trasferibile, potrà esporre denuncia contro il colpevole costituendosi parte civile. Nel caso di assegno non trasferibile, purtroppo, non potrà esporre alcuna denuncia.
Categoria: Debito Bancario