“Ho richiesto un prestito e mi è stato rifiutato. Non sapevo di essere segnalato in Crif. Cosa posso fare?”. Questa è una delle domande più frequenti che le persone ci rivolgono. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza sul tema.
La CRIF (Centrale Rischi Finanziari), come molti già sanno, è una delle banche dati appartenenti ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), in grado di fornire informazioni su coloro che accedono al credito erogato dalle varie banche e finanziarie.
In Italia i SIC attivi, oltre la CRIF, che è quella più conosciuta, sono Experian e il Consorzio per la del Tutela Credito (CTC). Si tratta di veri e propri database, in cui vengono indicati non solo l’apertura di contratti di finanziamento o mutuo, ma anche le scadenze pattuite, il rimborso, il numero di rate non pagate, l’eventuale risoluzione.
Per questo gli istituti di credito vanno a consultare le informazioni contenute in questi sistemi al fine di verificare l’affidabilità del cliente e decidere se erogare o meno un credito. È facile comprendere come la segnalazione negativa in questi archivi voglia dire, nella pratica, vedersi negata la possibilità di ottenere nuovo credito ed essere inserirti “temporaneamente” in una sorta di black list: il soggetto segnalato viene individuato come pagatore inaffidabile o comunque come soggetto così indebitato da non poter sostenere altri impegni.
Basta una sola rata non pagata per essere cattivi pagatori?
No: la mora di una singola rata non comporta la segnalazione al Crif. Il dato negativo viene registrato solo se si manca il pagamento di due rate consecutive. Inoltre, è importante sapere che 15 giorni prima della trasmissione dei dati ai SIC, l’istituto di credito è tenuto ad avvisare il diretto interessato,dandogli in questo modo un’ultima possibilità per regolarizzare la sua posizione debitoria prima che la segnalazione diventi effettiva. Nei ritardi successivi, la tolleranza viene meno: ogni mancato pagamento può essere segnalato nei Sic mensilmente e anche per una sola rata, anche senza avvisi.
Cosa comporta il mancato preavviso?
Gli istituti di credito hanno sempre l’obbligo di avvertire l’interessato tramite lettera di preavviso.
Nel 2005 il Garante della Privacy ha fissato precise e comuni regole a cui riferirsi, regole che riguardano anche gli obblighi di informazione al debitore. Banche e finanziarie devono usare modalità idonee a provare non solo l’invio del preavviso, ma soprattutto l’avvenuta ricezione da parte degli stessi interessati (ad esempio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata).
L’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario: l’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio qualora il “segnalato” contesti di averlo mai ricevuto.
In assenza di tale comunicazione, le segnalazioni sono da ritenersi illegittime ed è possibile chiederne la cancellazione proprio a causa del pregiudizio subìto che può ledere la reputazione creditizia del debitore a seguito di una segnalazione che, se anticipata da un avviso, poteva anche essere evitata attraverso il tempestivo pagamento del debito.
Potenzialmente, il rischio di una segnalazione illegittima può riguardare tutti e proprio per questo conoscere i propri diritti e farli valere può fare la differenza. La natura illegittima dell’iscrizione nelle banche dati deve essere comunque ben vagliata e l’ausilio di esperti può essere fondamentale.
Noi di Rexpira possiamo aiutarvi, verificando tutte le banche dati, accertando l’esistenza di eventuali segnalazioni (soprattutto, nel caso risultino illegittime) e – qualora possibile – avviare le procedure necessarie per richiederne la cancellazione, riabilitando in questo modo la vostra reputazione creditizia e permettendoti nuovamente di essere finanziabili.