“Il nostro TFR, frutto di anni di lavoro e sacrifici, può essere pignorato?” È una domanda che ci viene posta spesso e la risposta è: sì. E qui vi spieghiamo perché.
Secondo quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza n. 19708/2018 della sesta sezione civile, la liquidazione – meglio conosciuta come trattamento di fine rapporto per i dipendenti privati (TFR) o trattamento di fine servizio per gli impiegati statali (TFS) – può essere oggetto di pignoramento da parte del creditore (sia esso una banca, un privato o lo Stato).
Questo avviene perché il TFR e il TFS rappresentano un credito certo e liquido che il lavoratore ha maturato in virtù della costanza del rapporto di lavoro: si tratta infatti di quella somma che viene accantonata mensilmente dall’azienda (oppure, su decisione del lavoratore, su un fondo pensione) per poi essere restituita in un’unica soluzione al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.
Inoltre, l’articolo 543 del Codice di procedura civile prevede che il creditore possa aggredire anche quei beni che, pur appartenendo al debitore, non sono ancora nelle sue disponibilità.
Pignoramento TFR: i limiti
È bene precisare però che è possibile procedere con il pignoramento del TRF (o TFS) solo quando questo è pronto per essere erogato, ovvero quando il rapporto di lavoro è terminato e il lavoratore è andato in pensione. Oppure ancora se il rapporto di lavoro si è sciolto per licenziamento o dimissioni. Questo perché solo in quel momento il TFR (o TFS) rappresenterà una somma certa e determinata nel suo ammontare.
Per le stesse ragioni si può procedere con il pignoramento del TFR e del TFS quando questi sono stati già accreditati rispettivamente dal datore di lavoro o dall’INPS sul conto corrente bancario del lavoratore.
Pignoramento Trattamento Fine Rapporto anche con il rapporto di lavoro in essere
Questa domanda in giurisprudenza ha fatto sorgere parecchi pareri contrastanti, in quanto la legislazione italiana non ammette il pignoramento di crediti futuri e tali sono da considerarsi il TFR o TFS non ancora erogato.
Come detto prima, infatti, il diritto a percepire tali somme matura solo alla fine del rapporto di lavoro e prima di allora il lavoratore non vanterebbe alcun diritto sulle quote che annualmente vengono accantonate e conservate in azienda, oppure versate al fondo di tesoreria dello Stato presso l’Inps oppure ancora conferite in un fondo di previdenza complementare.
Tuttavia, è poi intervenuta la Cassazione a chiarire la questione, affermando che anche in caso di rapporto di lavoro in essere le quote accantonate sono pignorabili, perché di tratta di somme dotate di potenzialità satisfattiva futura: corrispondono cioè a un diritto certo e liquido di cui il dipendente è già titolare, anche se potrà goderne solo in caso di scioglimento del rapporto di lavoro.
Quindi le quote del TFR (o TFS) mensilmente accantonate possono essere incluse tra i crediti pignorabili presso terzi, come sottolineato dall’art. 547 del codice di procedura civile,ma saranno esigibili, ovvero potranno essere riscosse dal creditore solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Non si possono pignorare invece le somme future, ovvero le quote di TRF (o TFS) non ancora maturate.
Il creditore ha diritto a trattenere tutto il TFR?
Per fortuna vi sono norme al riguardo che tutelano il lavoratore e che prevedono delle limitazioni per il creditore che vuole soddisfare le proprie pretese rifacendosi sulla liquidazione. La legge prevede, inoltre, che la violazione di questi limiti da parte del creditore generi l’inefficacia del pignoramento nel suo complesso.
Per chiarire quali sono le limitazioni è opportuno distinguere 3 casi:
- Se il TFR o TFS sono accantonati in azienda e il creditore notifica il pignoramento direttamente al datore di lavoro, la logica è la stessa di quella che viene applicata in caso di pignoramento dello stipendio, ovvero non tutto l’importo del trattamento di fine rapporto (o trattamento di fine servizio) può essere aggredito dal creditore, ma solamente il 20%. L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, infatti, cheil limite massimo dell’importo pignorabile è di 1/5, mentre la parte restante deve essere riconosciuta al lavoratore.
In questo caso il creditore dovrà avviare contro il lavoratore un’azione legale e, una volta dotato di un titolo esecutivo (come ad esempio un decreto ingiuntivo e/o un atto di precetto non opposti), procedere col notificare al datore di lavoro l’atto di pignoramento presso terzi. A quel puntoil datore di lavoro che avrà ricevuto la notifica del pignoramento, sarà chiamato a redigere una dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c. in cui dovrà indicare le quote accantonate del TFS (o TFS) fino a quel momento e, nel caso il lavoratore sia in prossimità della pensione, a quanto ammonta la liquidazione maturata. Dovrà altresì specificare quando dovrà eseguire il pagamento o la consegna di tali somme. Tale dichiarazione deve essere poi inviata al creditore a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Il datore di lavoro stesso dovrà trattenere un quinto della buonuscita del lavoratore per poi versarla al creditore, ma solo dopo l’udienza con la quale verrà dato il via all’assegnazione definitiva della somma.
- Se il TFR o TFS viene versato sul conto corrente bancario del lavoratore e qui viene notificato il pignoramento, le limitazioni al pignoramento sono diverse a seconda se l’accredito della liquidazione sul conto corrente è avvenuto prima o dopo la notifica del pignoramento.
Nello specifico, se l’accredito della liquidazione sul conto corrente è avvenuto prima della notifica del pignoramento la legge prevede che le somme accreditate in banca possano essere pignorate solamente per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale.
Nel concreto, poniamo il caso che l’assegno sociale quest’anno sia 453€, basterà moltiplicare questo valore per 3 (1.359 €) e calcolare la differenza rispetto agli importi disponibili sul conto corrente: se il lavoratore avrà ad esempio sul conto 2000 €, il creditore potrà pignorare solo la differenza tra 2.000 € e 1.359 € (pari a 641€). Inoltre, se il lavoratore dovesse fare un prelievo qualche giorno prima del pignoramento (ad esempio portando via tutto il TFR o TFS appena accreditato), il creditore non avrà modo di opporsi.
Se invece la liquidazione viene accreditata sul conto dopo la notifica del pignoramento vale la regola generale, ovvero il limite che può essere trattenuto forzosamente dal creditore è pari a 1/5 della liquidazione stessa. Ma spetta al debitore dimostrare che le somme presenti su conto corrente fanno riferimento solo ed esclusivamente al reddito derivante dalla cosiddetta “buonuscita”, contrariamente potrà essere prelevato forzatamente tutto l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale.
- Se il TFR o TFS è stato accantonato su un fondo pensione, il TFR (o TFS) non può essere pignorato in anticipo. Questo in virtù della più generale impignorabilità di tutte le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione. Le uniche somme pignorabili, ma sempre nella misura di 1/5, sono quelle riguardanti le prestazioni integrative erogate sotto forma di rendita o capitale. Tuttavia, tali somme potranno essere pignorabili in futuro, ovvero quando il lavoratore ne potrà disporre a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, a prescindere dalla forma di accantonamento e dal fatto che sia o meno già stata percepita dal dipendente, la cosiddetta “buonuscita” è, al pari dello stipendio, un credito che può essere soggetto ad esecuzione forzata, seppur nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.
Tutela il tuo TFR o TFS e prima ancora il tuo stipendio! Non aspettare che ti notifichino un atto di pignoramento, potrebbe essere troppo tardi per fare qualcosa. Rivolgiti a Rexpira, la consulenza è gratuita!
Categoria: Pignoramento