Un’errata segnalazione alla centrale rischi può compromettere in maniera seria la possibilità di un soggetto di poter accedere a nuovi crediti. Tuttavia, la giurisprudenza italiana prevede la completa cancellazione dell’illegittima segnalazione nel caso in cui riscontri la presenza di pregiudizio verso il debitore segnalato.
La Centrale Rischi (CR) è una banca dati che offre un quadro completo dei debiti di persone fisiche e giuridiche nei confronti di banche, società finanziarie ed altri intermediari creditizi.
Si tratta di un sistema di centralizzazione informativa dei rischi creditizi gestito da Banca d’Italia in cui sono inseriti i finanziamenti concessi e le garanzie rilasciate. La sua presenza consente ai clienti di avere a disposizione il proprio storico creditizio, con il quale poter effettuare richieste di finanziamento e poter così accedere al credito.
Al contempo, banche e società finanziare hanno la possibilità di verifica sulle segnalazioni in centrale rischi e l’accesso alle informazioni in essa contenute, riuscendo così a valutare la convenienza e la fattibilità di una erogazione del credito ai propri potenziali clienti.
Come funziona la Centrale Rischi
Banche, società finanziarie ed altri intermediari creditizi sono tenuti per legge a partecipare attivamente alla Centrale Rischi fornendo costantemente delle informazioni.
In particolare, per ogni cliente, mensilmente la CR raccoglie informazioni da tutti gli intermediari e, a sua volta, consente a questi ultimi di avere costanti aggiornamenti sullo storico finanziario di tutti i loro clienti, riferendo l’entità dei finanziamenti concessigli, delle garanzie dagli stessi rilasciate, nonché dando informazioni sulla regolarità dei pagamenti.
Nel caso in cui un soggetto finanziato diventi “insolvente”, cioè non paghi puntualmente i finanziamenti contratti, lo stesso viene considerato “in stato di sofferenza” e scatta l’obbligo legale per le banche, le società finanziare e gli altri operatori del credito, di riferire tale situazione di insolvenza alla Centrale Rischi.
L’obbligo di comunicazione scatta al raggiungimento della soglia minima di 250 euro.
Come cancellare la segnalazione dalla centrale rischi
Generalmente, la segnalazione in Centrale Rischi dura almeno tre anni.
Tuttavia, è possibile ottenere la cancellazione anticipata della segnalazione in via giudiziale, quando la stessa sia stata effettuata in maniera illegittima. Quando, in pratica, sia stata registrata una Errata Segnalazione alla Centrale Rischi.
Per questo motivo, i tribunali italiani si stanno adoperando in maniera celere e fattiva nell’obbligare gli operatori del settore finanziario all’immediata cancellazione di segnalazioni errate o illegittime alla centrale rischi ricorrendo al procedimento cautelare di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c..
In particolare, si è ritenuto che il giudice possa ordinare la cancellazione di illegittima segnalazione alla CR ove riscontri la presenza di un grave pregiudizio per il soggetto debitore segnalato (c.d. periculum in mora), solitamente consistente nella compromissione del merito creditizio e nella conseguente difficoltà di accesso al credito.
Inoltre, deve sussistere il c.d. fumus boni iuris, vale a dire la verosimile fondatezza della richiesta di cancellazione segnalazione, elemento che ricorre, ad esempio, laddove sia dimostrato che la società finanziaria non ha effettuato un’adeguata valutazione dello “stato di sofferenza” del cliente e quindi lo abbia segnalato in maniera illegittima alla Centrale dei rischi.
Possibilità di risarcimento dopo illegittima segnalazione SIC
Se si è vittima di un’illegittima segnalazione al SIC (Sistema di Informazioni Creditizie) da parte del proprio istituto di credito, si può incorrere in situazioni molto delicate che pregiudicano la propria attività economica a fronte di una lesione della propria reputazione e credibilità agli occhi di altri istituti finanziari soprattutto se si è titolari di un’impresa. Una segnalazione al SIC rende il soggetto un eventuale cliente inaffidabile riducendo drasticamente l’eventualità di poter ottenere credito da altre banche.
Se la segnalazione al Sic è illegittima, si ha diritto di risarcimento?
Sicuramente un’illegittima segnalazione determina un danno morale al debitore e alla sua reputazione. Dal Sistema creditizio bancario, egli verrà infatti associato alla figura di “cattivo pagatore”.
Potrebbe anche verificarsi che altre banche o finanziarie, accorgendosi di tale segnalazione, possano richiedere l’immediata restituzione del credito spettante creandosi così un ulteriore danno per il cliente già illegittimamente colpito. In altri casi, potrebbero invece rifiutare un nuovo finanziamento a fronte di un maggiore credito a favore del soggetto segnalato.
Tuttavia, dimostrare l’illegittimità di una segnalazione non è una procedura semplice e rapida. È necessaria un’analisi dettagliata di tutta la documentazione prodotta dalla banca e un elenco preciso delle motivazioni che hanno condotto l’istituto di credito ad avanzare la segnalazione. La banca da parte sua, per segnalare il carattere moroso del cliente, deve verificare che la non solvibilità del debitore non consista nell’inadempimento di una sola mensilità ma sia il risultato di svariati fattori: protesti, procedure esecutive in corso, concordato preventivi, fallimenti e altro ancora.
La segnalazione, inoltre, per essere riconosciuta legittima deve essere comunicata al debitore per iscritto con raccomandata, in modo da metterlo nelle condizioni di poter sanare la sua posizione debitoria prima che questa venga notificata al SIC (Sistema di Informazioni Creditizie) riuscendo, se possibile, ad evitarla.
Affinché possa essere riconosciuta la sussistenza del danno da lesione di immagine a carico del segnalato, il soggetto deve provare la lesione subita e dimostrare di possedere una buona reputazione come pagatore diligente e chiedere la cancellazione immediata dal SIC.
La risarcibilità del danno non patrimoniale dovuto a illegittima segnalazione deve essere ricondotta agli oneri di specifica allegazione del danneggiato che hanno per oggetto almeno la durata e l’ambito soggettivo della segnalazione. Quindi, in caso di mancanza di prove di una reale lesione provocata al soggetto dall’illecita segnalazione, il danno alla reputazione può venir meno e non essere riconosciuto e di conseguenza non risarcito.
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