La legge 335/1995 prevede la prescrizione dei debiti previdenziali (Inps) se entro 5 anni non viene emessa notifica di pagamento. Tuttavia, in molti casi rimangono dubbi se la prescrizione dei contributi Inps, a seguito della notifica della cartella, sia quinquennale o decennale. In questo articolo, cerchiamo di far luce su questi aspetti.
Prescrizione contributi Inps
Dopo quanto tempo i contributi dell’Inps non versati vanno in prescrizione? Su tale quesito si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 marzo 2018 n° 6173 chiarendo che i debiti previdenziali si prescrivono in 5 anni. In seno alla stessa procedura, i giudici hanno chiesto all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) la restituzione dei contributi già prescritti al momento del pagamento da parte del contribuente, specificando che l’ente di previdenza non può trattenere somme versate dal contribuente se i debiti sono già prescritti.
“Le somme di denaro versate spontaneamente devono essere restituite al contribuente”, si legge nella sentenza.
Nonostante questo, c’è da sottolineare che tale sentenza contrasta con la normativa del Codice civile – art.2940, la quale dichiara che chi effettua in maniera spontanea il pagamento di un debito prescritto non può chiederne il rimborso. In questo modo viene messa in dubbio la Pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali. I contribuenti, al fine di capire se abbiano il diritto ad avere un rimborso, dovrebbero effettuare una verifica dei debiti pagati e controllare la legittimità di quanto versato all’Inps.
Prescrizione quinquennale contributi INPS
Secondo quanto sancito dalla legge, l’Inps ha 5 anni di tempo per riscuotere i propri crediti. Questo significa che se al momento in cui giunge al contribuente l’intimazione di pagamento sono trascorsi più di 5 anni da quando il versamento era dovuto, può essere presentata opposizione entro un termine massimo di 40 giorni al tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.
In sintesi, nessun atto di riscossione crediti o di pignoramento è legittimo se ha ad oggetto un debito verso Inps notificato in un arco temporale superiore o pari a cinque anni prima.
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