La domanda che spesso i nostri assistiti ci fanno è: “La prima casa è pignorabile?”. Il pignoramento della prima casa è, infatti, l’incubo di qualunque essere umano. Per questo motivo, abbiamo realizzato questo articolo per darti una risposta se anche tu ti stai domandando la stessa cosa. Andiamo un po’ più nel dettaglio.
Il “Decreto del Fare” (D.Lgs 69/2013) sancisce l’impignorabilità della prima casa da parte delle Agenzie di Riscossione Pubblica, come l’ex Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) e Riscossione Sicilia (ex Serit Sicilia) a patto che sussistano i seguenti requisiti:
- il debitore abbia quel bene immobile come unica proprietà;
- il debitore vi risieda anagraficamente;
- l’immobile sia accatastato a uso esclusivo di civile abitazione;
- l’immobile non appartenga alla categoria “abitazione di lusso” o di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9 cioè ville, castelli e dimore storiche.
La legge vieta il pignoramento prima casa solo nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia Riscossione. Leggi bene questa frase, perché significa che in altre situazione la tua casa potrebbe essere pignorata.
In quali casi viene avviata la procedura di esproprio?
La nuova disposizione legislativa (Dl 69/2013) non pone un divieto assoluto di pignorabilità dell’immobile abitativo, ma limita l’azione esecutiva di esproprio delle Agenzie di Riscossione Pubblica. Nel caso in cui il debitore sia proprietario di più immobili, l’esproprio forzato può essere avviato se:
- il debito con l’Agenzia delle Entrate è superiore a 120.000 Euro;
- in caso di mancata estinzione del debito, siano decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca prevista dall’articolo 77 del DPR 602/73.
La banca o altri Istituti di credito possono pignorare la prima casa? Non è escluso che i beni immobili abitativi di proprietà possano essere pignorati da soggetti creditori. Banche, finanziarie, privati o aziende, in caso di insoluti con i creditori o di rate del mutuo non pagate, hanno facoltà di pignorare le abitazioni senza nessuna restrizione.
Ho difficoltà a pagare le rate del mutuo, posso interrompere il pagamento?
Qualora diventasse necessario interrompere il pagamento delle rate del mutuo, il nostro consiglio è quello di comunicarlo tempestivamente alla banca, preferibilmente prima della scadenza, al fine di trovare una soluzione alternativa. Le proposte da formalizzare sono varie e dipendono da tanti fattori oltre che dalla capacità di reddito:
- l’interruzione temporanea del pagamento delle rate
- la sospensione del pagamento delle quote capitale, continuando a versare solamente le quote interessi
- l’allungamento della durata del mutuo, che determinerebbe la riduzione delle rate.
Pignoramento prima casa: le tempistiche
Le procedure legate all’avvio dell’atto di pignoramento degli immobili di proprietà, sono disciplinate dall’art. 40 del TUB (testo unico bancario), il quale sancisce che:
- Durante i 180 giorni dal mancato pagamento della rata, la banca può richiederne il pagamento con gli interessi aggiuntivi di mora.
- Scaduti i 180 giorni, il creditore può chiedere la decadenza del beneficio del termine e intimare l’immediato versamento di tutto l’importo dovuto (capitale residuo del mutuo + interessi maturati + interessi di mora) entro un termine indicato.
- Il debitore perde il diritto alla rateizzazione del debito.
- Il creditore potrà procedere con la notifica del decreto ingiuntivo.
- Il debitore avrà a disposizione 40 giorni di tempo per potersi opporre.
- Trascorsi 40 giorni dal decreto ingiuntivo, si procederà con la notifica dell’atto di precetto*.
- Il debitore ha a disposizione gli ultimi 10 giorni per saldare il debito.
- Andati a vuoto questi tentativi di recupero, il giudice è autorizzato al pignoramento casa.
- Ricevuta tutta la documentazione, il giudice ha 30 giorni di tempo per nominare il perito che farà la valutazione dell’immobile per stabilirne la base d’asta.
*L’atto di precetto vale 90 giorni ed entro questo lasso di tempo dovrà essere eseguito il pignoramento.
Pignoramento abitazione: Rexpira può aiutarti ad evitarlo
Bisogna evitare in tutti i modi che l’immobile vada all’asta: il pericolo è che con il ricavo della vendita non si riesca a coprire tutto il debito residuo, gli interessi legali, di mora e tutte le spese per la procedura di pignoramento e vendita giudiziaria, rimanendo comunque debitori nei confronti della banca che, per rientrare completamente con il credito, potrebbe procedere con ulteriori pignoramenti.
Qualora l’immobile sia stato pignorato – oppure sia già all’asta – sarà ancora possibile provare a venderlo, ma sarà necessario avvalersi dell’aiuto di professionisti qualificati che dopo un’analisi specifica del caso, cercheranno di stabilire un accordo con la banca per un saldo e stralcio complessivo dei debiti.
Rexpira ti offre gli strumenti giusti per attivare le procedure di sospensione delle rate del mutuo e nel caso in cui l’immobile sia già stato pignorato o messo all’asta, ti assiste per trovare la soluzione adatta a tutelare il tuo patrimonio.
Categoria: Pignoramento