Se hai molti debiti e rischi un pignoramento di un bene, è utile sapere che esiste un’ultima possibilità per evitare di fartelo portare via: richiedere la conversione del pignoramento. In questo articolo, ti spieghiamo cos’è, qual è la legge che lo disciplina e come si richiede.
Cos’è la conversione del pignoramento
Si tratta di una procedura che permette al debitore di sostituire l’oggetto pignorato (ad esempio, la casa, lo stipendio o la pensione) con una somma di denaro equivalente, che comprenda le spese di esecuzione e l’importo dovuto al debitore pignorante. L’articolo 495 c.p.c. (codice procedura civile) ammette e disciplina la conversione del pignoramento: “Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.
Come presentare l’istanza di conversione del pignoramento
A seconda del bene pignorato (mobile o immobile), l’istanza per la conversione del pignoramento deve essere presentata alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari o a quella delle esecuzioni mobiliari. Ricorda che l’istanza deve essere depositata prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione delle cose pignorate.
Per fare in modo che l’istanza venga regolarmente accolta, bisogna però mettere mano al portafoglio: infatti, è necessario effettuare un versamento a titolo di cauzione, pari a un sesto della somma spettante a tutti i creditori. Una volta effettuato il pagamento – tramite assegno circolare non trasferibile, intestato alla procedura esecutiva – la ricevuta va allegata alla documentazione.
Rateizzazione dei pagamenti
La conversione del pignoramento prevede anche la possibilità di dilazionare il pagamento in rate mensili, ma solamente nel caso in cui sussistano giustificati motivi. La rateizzazione può protrarsi fino a un massimo di 48 mesi. Attenzione, però, perché nel caso in cui il debitore – per diversi motivi – non versa una rata o ritarda il pagamento oltre 30 giorni dalla data di riferimento, decade immediatamente il beneficio della conversione e si procederà con la vendita all’asta del bene pignorato.
Conversione pignoramento presso terzi
In questo caso specifico, è stata rilevata nella norma una limitazione relativa alla possibilità di richiedere la rateizzazione: è infatti, ammissibile la domanda di conversione del pignoramento, mentre risulta inammissibile la possibilità che il pagamento della somma, sostitutiva del credito pignorato, venga suddiviso in rate. Questo proprio al fine di garantire da un lato, l’esigenza del creditore di essere soddisfatto e dall’altro quella del debitore di riuscire a “conservare” il bene pignorato stesso.
L’opportunità di rateizzare la somma dovuta viene, dunque, concessa espressamente solo nei casi in cui il pignoramento ha per oggetto beni immobili e/o mobili. Necessità che non è ravvisabile invece, quando il pignoramento riguarda già una somma di denaro (liquida ed esigibile), come accade appunto nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, che deve essere semplicemente assegnata al creditore.
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Categoria: Pignoramento