E’ possibile rateizzare le cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia Riscossione Sicilia (Ex Serit Sicilia).
La normativa in vigore in tema di riscossione riconosce al contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la facoltà di richiedere la rateizzazione di quanto dovuto quali tributi, contributi e sanzioni degli enti pubblici creditori, a favore dell’ Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc.
Un valido strumento che è stato riconosciuto anche e soprattutto ai cosiddetti “grandi morosi”, ovvero quei soggetti che risultano esposti nei confronti del Fisco per somme superiori ai 500.000 euro.
Tuttavia è bene precisare che la presentazione dell’istanza di dilazione, non comporta la revoca delle misure cautelari a garanzia del creditore (fermo amministrativo e/o ipoteca iscritta su beni) già adottate, ma rappresenta di per sé un vantaggio per impedire l’esecuzione di nuove ed ulteriori azioni esecutive e di sospendere quelle già avviate.
L’istanza di rateizzazione del debito tributario, redatta in carta libera, deve essere presentata al competente sportello dell’Agente della riscossione. Con successiva comunicazione, l’Agenzia rende noto al contribuente/debitore che il procedimento per la concessione della rateizzazione è stato avviato, indicando, fra l’altro, il termine entro il quale il procedimento dovrà trovare conclusione ed il nominativo del soggetto responsabile a cui rivolgersi per ogni tipo di informazione.
Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della richiesta, l’Agente della riscossione deve comunicare in modo espresso la propria decisione. In caso di accoglimento, il provvedimento adottato dovrà essere notificato al contribuente/debitore almeno 8 giorni prima della data di scadenza della prima rata ed indicare il relativo piano di ammortamento.
Qualora il provvedimento sia di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza, le ragioni del rifiuto devono essere motivate in maniera esplicita. E’ onere dell’Agenzia effettuare una comunicazione al contribuente/debitore in cui vengono spiegati i motivi ostativi. Il debitore ha quindi 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte.
In merito alla legittimità del ricorso contro il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate avverso l’Istanza di rateizzazione, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20778 del 7 ottobre 2010 è intervenuta ribadendo che al contribuente spetta la facoltà di ricorrere al giudice tributario al fine di opporsi al diniego dell’Agente della riscossione che gli ha negato la possibilità di rateizzare un debito tributario iscritto a ruolo. Tale pronuncia è coerente con quanto già aveva stabilito la stessa Corte con le ordinanze n. 7612 del 30 marzo 2010 e n. 15647 datata 1° luglio 2010 la quale ha statuito che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione deve avvenire facendo riferimento al momento attuale, in cui la crisi rende particolarmente rilevante la possibilità per i contribuenti in difficoltà di servirsi di un istituto (la rateazione) che rappresenta una sorta di agevolazione.
E’ bene precisare inoltre che, non è condizione di impedimento aver già ottenuto la rateizzazione di un debito tributario, il legislatore ha infatti concesso la possibilità di proporre una nuova istanza di dilazione relativa a nuove ed ulteriori cartelle di pagamento inviate dall’Agenzia laddove successivamente notificate.
Un’importa novità è stata introdotta con il decreto del fare che ha disposto il prolungamento dell’intervallo di rateizzazione a 120 rate mensili e altresì ha posticipato la decadenza del diritto alla rateizzazione, dopo il mancato pagamento di 8 rate.
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Categoria: Fisco e Tributi