L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti da una parte e le banche e altri intermediari finanziari dall’altra.
E’ un sistema di tipo “decisorio”, regolato da una specifica disciplina di origine legislativa, che ha lo scopo di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le diverse problematiche tra i consumatori e i vari intermediari finanziari.
E’ detto “stragiudiziale” perché la risoluzione delle pendenze avviene al di fuori del processo ordinario.
L’attività dell’Arbitro, oltre che ai fini della risoluzione dei singoli casi, viene utilizzata anche ai fini della vigilanza, incentivando il rispetto e la tutela dei principi di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza dei rapporti con la clientela. Istituito nel 2009 l’ABF si sviluppa come un organismo indipendente, imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto dalla Banca d’Italia.
In una controversia tra un cliente e un intermediario finanziario, l’ABF in quanto “arbitro neutrale”, decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, anche se le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno infatti sempre la facoltà di ricorrere al giudice.
Le decisioni dell’ABF non hanno dunque valore giudiziario al pari di una sentenza, ma gli intermediari di fatto le accettano quasi sempre; in caso contrario, la loro inadempienza verrebbe resa pubblica.
Quando rivolgersi all’ABF
L’ABF può decidere su tutte le controversie e le problematiche che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari (contenziosi per conti correnti, mutui, tassi ritenuti usurari, prestiti) a condizione che l’importo richiesto dal ricorrente non superi i 100.000 euro. Se, invece, il ricorso non è finalizzato ad ottenere una somma di denaro, bensì all’accertamento di obblighi, diritti o facoltà non vi sono limiti di importo. Deve in ogni caso trattarsi di atti o comportamenti non anteriori al 1 gennaio 2009.
Per dare avvio alla procedura di ricorso, è necessario presentare in via preliminare all’intermediario finanziario un reclamo scritto. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni comunicando i tempi di soluzione del problema esposto. In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il cliente può ricorrere all’Arbitro entro i successivi 12 mesi.
L’ABF non ha invece potere decisionale sulle controversie che riguardano servizi e attività di investimento (per esempio compravendita di azioni) oppure beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari (beni concessi in leasing), non può inoltre intervenire e giudicare questioni che siano già state deferite all’autorità giudiziaria o ad un organismo di mediazione.
Le varie controversie sono dunque rimesse alla cognizione di un competente Organo Decidente. La decisione è assunta, a maggioranza, sulla base della documentazione raccolta e deve essere sempre motivata. La Segreteria tecnica comunicherà poi alle parti la decisione, completa della motivazione, entro un mese.
Se il ricorso è accolto, l’intermediario deve adempiere entro un termine stabilito dall’ABF agli obblighi indicati nella decisione. Se il ricorso non viene accolto, il cliente può sempre e comunque far valere la propria pretesa in sede giudiziale.
Considerata la rilevanza di tale strumento, Rexpira mette a disposizione i propri consulenti per analizzare la controversia e per definire le fasi di presentazione del reclamo e dell’eventuale ricorso all’ABF. Oltre al servizio offerto dall’Arbitro, il cliente in difficoltà avrà dunque la possibilità di avvalersi del supporto di professionisti del settore capaci di massimizzare i risultati e garantire una valida assistenza.
Categoria: Debito Bancario