Cambiali e assegni protestati? Come riabilitare il tuo nominativo

Protesto di assegni e cambiali

La circolazione di assegni e cambiali costituisce tuttora nella moderna economia di scambio un fenomeno rilevante e particolarmente diffuso.
Anche la vecchia cambiale, considerata ormai uno strumento del passato, a causa della grave crisi economica in corso, è tornata al centro delle transazioni di molte famiglie e piccole imprese che si trovano in difficoltà per ritardi nei pagamenti e che risentono della stretta creditizia delle banche.

Cambiale e assegno sono titoli di credito con i quali un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro e si impegna al pagamento di una determinata somma di denaro. Giuridicamente sono considerati titoli esecutivi, per cui chi vanta il credito ha in mano uno strumento al quale la legge stessa attribuisce particolare forza e immediatezza; ciò significa che se il credito non viene pagato alla scadenza stabilita, è possibile  procedere direttamente all’esecuzione forzata agendo direttamente sul patrimonio del debitore.

Ma chi sono gli italiani che oggi riescono a onorare queste promesse o ordini di pagamento? Secondo i dati elaborati da Unioncamere, il numero complessivo degli effetti protestati (tra assegni, cambiali e tratte) nei primi 4 mesi dell’anno risulta aumentato del 3%.

Infatti, in caso di inadempienza da parte del debitore, che ha pagato una cambiale in ritardo o ha emesso un assegno senza la necessaria copertura scatta immediatamente il protesto.

Il protesto è l’atto pubblico volto ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito; più precisamente esso è un atto solenne con cui il pubblico ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato adempimento della cambiale, dell’assegno bancario e postale.

Inevitabile e successiva conseguenza del protesto è la pubblicazione del nominativo nel Registro informatico Protesti conservato presso la competente Camera di Commercio; si viene inseriti in una sorta di “lista nera” con conseguenti disagi e difficoltà nell’ottenere finanziamenti, impossibilità a emettere assegni per un determinato periodo di tempo e difficoltà ad aprire semplicemente un conto corrente.

La levata del protesto

L’ufficiale giudiziario (o il notaio, il segretario comunale, etc.) redige la “levata di protesto“, dando in questo modo avvio alla relativa pratica.

Si tratta di un documento, cartaceo o registrato su supporto informatico, riportante l’elenco mensile dei protesti emessi.

Nell’elenco devono essere riportati la natura del titolo di credito protestato, la sua data di scadenza (per le cambiali), il codice della valuta, l’ importo ed i motivi del rifiuto espressi con un codice.

Gli elenchi vengono poi trasmessi al presidente del Tribunale della circoscrizione competente e successivamente inviati anche al presidente della Camera di Commercio.

Le camere di commercio devono pubblicare i dati entro 10 giorni dalla loro ricezione, pubblicazione che avviene tramite iscrizione dei protesti in un apposito archivio informatizzato, comunemente detto bollettino dei protesti o Registro Informatico dei Protesti.

Il protesto decade automaticamente dopo 5 anni dalla levata ( anche se i titoli non sono stati pagati ) scomparendo dal Registro Informatico della camera di commercio.
La decadenza del protesto non esime però dal pagamento del debito contratto, per il quale il creditore potrà sempre attivare tutte le misure necessarie a rivendicare il proprio credito in sede giudiziaria.

Le iscrizioni sul Bollettino possono essere modificate, sospese o annullate per diverse ragioni, ovvero in caso di pagamento della cambiale protestata entro un anno dalla data di levata, in caso di riabilitazione nonche’, ovviamente, in caso di protesto levato illegittimamente o erroneamente.

Cancellazione di protesti di cambiali

Il debitore, che entro un anno dalla data del protesto abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico, inoltrando al Presidente della Camera di Commercio, territorialmente competente, apposita istanza.

Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente od erroneamente.

Il debitore che abbia eseguito invece il pagamento di una cambiale, oltre il termine di un anno dalla levata del protesto, oppure di un assegno protestato per difetto di provvista o mancanza di autorizzazione, al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti, deve prima inoltrare istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale.

Solamente dopo aver conseguito il decreto di riabilitazione, il debitore protestato ha diritto ad ottenere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti,

Assegno impagato: iscrizione alla CAI

La normativa vigente in materia di assegni, diversamente da quanto previsto per la cambiale, non consente l’immediata cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, anche a seguito del sopraggiunto pagamento. Tale esclusione è stata dettata dall’esigenza di tutelare la funzione stessa dell’assegno in quanto mezzo di pagamento, il quale, presuppone l’esistenza della provvista, presso l’istituto di credito, fin dalla sua emissione.

Ne consegue che l’assegno protestato, anche se pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, deve, comunque, rimanere pubblicato, almeno, per un anno nel Registro Informatico dei protesti.
Gli assegni emessi senza provvista possono essere inseriti anche in un archivio informatizzato detto CAI, Centrale di Allarme Interbancaria, archivio che raccoglie anche segnalazioni inerenti assegni emessi senza autorizzazione e le carte di credito a cui e’ stata revocata l’autorizzazione all’uso. L’ iscrizione e’ immediata nei casi di protesti di soggetti gia’ iscritti al CAI.
In tutti gli altri casi viene concessa una tolleranza di 60 giorni durante i quali l’interessato puo’ evitare l’iscrizione e tutte le relative conseguenze e sanzioni, pagando il dovuto.
Qualora il debitore, non paghi entro i 60 giorni scatterà la relativa segnalazione nel CAI, iscrizione che comporta la revoca all’emissione di assegni per un periodo di 6 mesi nonchè il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti.

Rexpira si occupa di inoltrare per tuo conto le relative istanze di cancellazione e di riabilitare il tuo nominativo dall’elenco dei protestati.

Categoria: Debito Bancario

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