Secondo quanto dispone il Codice Civile agli articoli 752 e successivi, l’erede dovrà rispondere di tutti i debiti che sono stati contratti dal defunto, attingendo ai beni patrimoniali del defunto stesso ed, eventualmente, al proprio patrimonio personale, nel caso i cui il patrimonio della persona deceduta non sia sufficiente a coprire l’ammontare del debito. Qualora siano presenti più eredi, ognuno di essi dovrà provvedere a sanare il debito in proporzione alla quota di eredità che essi abbiano ricevuto, a meno che non sia stato disposto diversamente all’interno di un testamento.
Debiti tributari eredi: come comportarsi
Nonostante ciò, quando si tratta di debiti tributari, come nel caso che stiamo affrontando oggi, la responsabilità di onorarne l’ammontare non è suddivisibile tra i coeredi, secondo quando stabilito dall’articolo 65 del D.P.R. 29/09/73 n. 600, che decreta per gli eredi la responsabilità in solido del debito contratto dal defunto con il fisco. Questo nella pratica significa che l’erario, può chiedere il pagamento dell’intero importo del debito anche ad uno solo degli eredi, salvo poi la possibilità per quest’ultimo di rivalersi verso gli altri coeredi. Questo ragionamento vale, però nello specifico, solo per le imposte sui redditi (Irpef, Ires, ecc). Per un’imposta indiretta, come l’imposta di registro vale invece il principio opposto secondo cui ciascuno degli eredi risponde del debito in base alla propria quota di eredità e non è costretto a pagare anche le quote degli altri coeredi.
Per quanto riguarda invece le sanzioni pecuniarie comminate al defunto, queste non sono assolutamente trasmissibili: gli eredi saranno pertanto responsabili del pagamento della sola somma capitale e dei relativi interessi.
Tornando dunque alla nostra domanda iniziale, possiamo rispondere: sì, per l’ordinamento vigente l’erede sarà chiamato a pagare il debito tributario del parente deceduto.
Tuttavia, è fondamentale precisare che un erede dovrà farsi carico del debito del defunto solo se egli ne accetta l’eredità, sia espressamente attraverso un atto formale, sia in via tacita, cioè quando, anche senza la presenza di una dichiarazione formale, siano stati messi in atto dei comportamenti che dimostrano la volontà di gestire il patrimonio del parente defunto.
Pertanto, fino al momento in cui un soggetto non accetta l’eredità, egli non avrà alcun obbligo nei confronti del fisco.
A questo punto, per evitare di dover rimediare ad una situazione debitoria ereditata attingendo al proprio patrimonio personale, un erede può tutelarsi in due modi, ossiarinunciando all’eredità oppure accettando l’eredità con beneficio d’inventario. In questo secondo caso, bisognerà rivolgersi al notaio o al cancelliere del tribunale competente per il rilascio di una dichiarazione apposita, la quale indicherà, tra le altre cose, il valore massimo dell’eredità ricevuta. Se l’ammontare del debito ereditato dovesse essere maggiore rispetto al valore del patrimonio ricevuto, l’erede non sarà comunque chiamato a pagare con il proprio patrimonio personale l’eventuale differenza.
In questo caso, l’Agenzia Entrate Riscossione – ex Equitalia – dove e a chi dovrà inviare l’ingiunzione del pagamento o altri avvisi correlati?
Secondo la legislazione corrente, la notifica di un pagamento, una cartella esattoriale, un avviso di pignoramento, e così via, dovranno essere recapitati dall’Agenzia Entrate Riscossione presso l’ultimo domicilio del defunto ed impersonalmente a tutti gli eredi.
Per evitare che gli eredi non vengano a conoscenza di una comunicazione da parte del fisco indirizzata presso l’ultimo domicilio del defunto, è buona norma fornire all’Agenzia Entrate Riscossione, tramite posta raccomandata, le proprie generalità e il domicilio presso cui far pervenire eventuali notifiche e avvisi. In questo modo, l’erede è tutelato nel caso in cui dovessero essere notificate al defunto delle situazioni di pendenza tributaria inaspettate. Tutte le eventuali comunicazioni, in questo caso, dovranno essere, infatti, intestate nominativamente e notificate personalmente agli eredi presso il loro attuale domicilio.
Comunicando tempestivamente le proprie generalità e il proprio domicilio, l’erede potrà inoltre godere dell’eventuale facoltà di opporsi, in un secondo momento, all’Agenzia Riscossione Entrate, nel caso questa non avesse rispettato le norme in tema di notifica. Di contro, se gli eredi non hanno provveduto invece a comunicare generalità e domicilio al fisco, quest’ultimo può intestare e notificare legittimamente un avviso solamente presso il domicilio del contribuente defunto, agendo di fatti nei confronti degli eredi, collettivamente ed impersonalmente.
È consigliabile, a nostro avviso, far pervenire in ogni caso, all’ente di riscossione tale comunicazione da parte degli eredi: spesso si pensa che il defunto non abbia mai avuto problemi ed invece, dopo qualche tempo, ci si vede recapitare una notifica assolutamente inaspettata!
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Categoria: Fisco e Tributi