Il pignoramento dello stipendio è uno degli strumenti che la legge mette a disposizione di un creditore per costringere un debitore a onorare gli impegni economici presi in precedenza. Coinvolge dei soggetti terzi che possono essere il datore di lavoro del debitore oppure la banca in cui viene accreditato il suo stipendio.
Tutto parte con il pignoramento, ossia un atto che l’avvocato del creditore consegna all’ufficiale giudiziario del foro di competenza e che questi notificherà al debitore e al datore di lavoro (o la banca, a seconda delle scelte del creditore stesso). Una volta ricevuto l’atto di pignoramento, sarà lo stesso datore di lavoro a dover effettuare la trattenuta sullo stipendio, ovviamente basandosi sui limiti previsti dalla legge. Non è possibile pignorare un intero stipendio, ma solamente una piccola parte di esso.
I limiti del pignoramento dello stipendio
Naturalmente, come sappiamo, nell’eventualità del pignoramento dello stipendio si trovano opposti due fronti: da un lato le esigenze del creditore e la sua volontà di veder risarcita la somma dovuta, dall’altro la necessità del debitore di assicurare a sé stesso e alla propria famiglia una vita dignitosa – il minimo vitale – come peraltro garantito dalla Costituzione italiana.
C’è un limite massimo per il pignoramento dello stipendio quando è notificato al dato di lavoro? Ecco i limiti aggiornati al 2019:
- Stipendio fino a 2500 euro, la quota pignorabile è di un decimo
- Tra i 2500 e i 5000 euro, il limite massimo pignorabile è di un settimo
- Oltre i 5000 euro il limite massimo pignorabile è di un quinto
Se a voler pignorare fossero più creditori?
Quando un cittadino debitore finisce per contrarre più debiti con creditori diversi e questi ultimi richiedano il pignoramento dello stipendio, occorre considerare che possono venire a configurarsi due situazioni differenti. Qualora le “cause del debito” contratto sono diverse per tutti i creditori, allora la legge prevede la possibilità di più pignoramenti dello stipendio contemporaneamente, ma solo nel caso in cui almeno la metà del netto in busta sia sempre garantita mensilmente al debitore. Nel caso in cui le ragioni del debito corrispondano tra i vari debitori, allora non è possibile procedere a più pignoramenti nello stesso frangente, poiché verrà applicata la cosiddetta regola dell’accodo, in virtù della quale il giudice autorizzerà il secondo pignoramento, ma questo inizierà a decorrere nel momento in cui il primo sia stato estinto interamente.
Un esempio pratico
Ma cosa si intende per causa del debito? Poniamo il caso che un cittadino abbia contratto un debito perché impossibilitato a pagare gli alimenti all’ex moglie e successivamente ne abbia contratto un secondo perché non abbia contribuito agli alimenti del figlio naturale. In questa circostanza il cittadino debitore si troverà ad aver a che fare con due debiti di uguale natura, ossia alimentare: quindi la causa del debito è la medesima nei confronti dei due creditori, ex moglie e figlio naturale.
Pertanto, sarà applicata la regola dell’accodo. Se quel cittadino debitore, però, oltre al debito di tipo alimentare contratto con la ex moglie, abbia anche contratto debiti con il fisco, le cause del debito saranno diverse, poiché una sarà di natura alimentare, l’altra di natura tributaria. In questo caso al debitore potranno essere ingiunti due pignoramenti contemporanei dello stipendio, a patto che l’ammontare delle somme non superi, come abbiamo visto, il 50% del netto in busta.
Notifica al datore di lavoro
Nel caso di pignoramento dello stipendio bisogna distinguere:
- Se le cause del debito sono diverse, sono possibili più pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione però che all’esito dei successivi pignoramenti lo stipendio non scenda al di sotto della metà.
- Se invece le cause del debito sono le stesse, non possono essere autorizzati dal Tribunale più pignoramenti contemporaneamente. In tal caso, il Giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi prelevando il quinto dello stipendio solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente (c.d. “accodo”).
Pignoramento notificato alla banca
Poniamo adesso il caso che il pignoramento avvenga presso l’istituto di credito dove siano depositati i risparmi del soggetto debitore: scopriamo cosa può accadere. Per le somme già depositate sul conto corrente (indifferentemente se bancario o postale) del debitore alla data del pignoramento, dal 2015, come abbiamo visto, il creditore non può pignorarne l’intero importo, ma solamente il valore che eccede il triplo dell’assegno sociale, ossia 448,07 euro al mese. Invece, per gli stipendi accreditati dal datore di lavoro del debitore sul conto corrente di quest’ultimo, andranno a valere le medesime regolamentazioni che abbiamo illustrato nel caso di pignoramento diretto presso il datore di lavoro, ossia pignoramento fino al massimo di un quinto o metà dello stipendio in base al numero dei creditori e ulteriori limitazioni per pignoramenti esercitati dal fisco.
Pignoramento dello stipendio in presenza di cessione e delega
Cerchiamo di capire cosa potrebbe essere pignorato ad un debitore nel caso in cui egli abbia in attivo una cessione del quinto. In questa situazione, trattandosi di un dipendente pubblico, entrerebbe in gioco il decreto n. 180 del 1950, al cui art, 68, 2° comma, viene sancito che, se la Cessione è stata già notificata, eventuali pignoramenti successivi possono essere imputati solo per la differenza tra la metà dello stipendio (al netto delle ritenute per oneri fiscali) e la quota ceduta dal lavoratore.
Supponiamo che lo stipendio di un dipendente al netto di trattenute sia pari a 1500 euro e che abbia all’attivo una cessione per un importo mensile pari a 300 euro. In questo caso l’importo del pignoramento non potrà essere superiore a 450 euro, cifra alla quale si potrà giungere solo nel caso in cui il pignoramento sia dovuto alla presenza di crediti alimentari o per concorso di crediti alimentari e di altra tipologia.
Per quanto concerne il calcolo dell’importo pignorabile dello stipendio ove sia presente una delega di pagamento, secondo quanto stabilito dagli art. 58 e 69 del decreto n. 180 del 1950, esso potrà essere considerato solo se la delega di pagamento ha per riferimento il prezzo o la pigione di alloggi popolari ed economici. Nel caso in cui la delega sia avvenuta per differenti motivazioni, l’importo della delega sarà pignorabile.
Come evitare il pignoramento dello stipendio
Comunque, la cosa più giusta da fare per evitare di ritrovarsi in una situazione simile e veder pignorato lo stipendio, è quella di rivolgersi a degli specialisti. I consulenti di Rexpira possono aiutarti: compila il modulo qui in basso, ti forniremo gratuitamente tutta l’assistenza di cui hai bisogno e ti informeremo se alcuni dei tuoi diritti siano stati calpestati dagli eventuali creditori. Liberati dai debiti, adesso!
Categoria: Pignoramento