Il debito non dura per tutta la vita. Il creditore deve richiedere il pagamento di quanto a lui dovuto entro un certo termine altrimenti non ha più diritto a pretenderlo.
Fino a quando però il debitore è vincolato?
La prescrizione (perdita del diritto di credito) consegue al mancato esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo ed è finalizzata esclusivamente a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
L’ordinamento italiano ha ben definito gli elementi che costituiscono la prescrizione estintiva, quali il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto di credito.
Quindi, se sussistono i predetti presupposti, in virtù della prescrizione si estingue il debito e il debitore è libero dalla pretesa.
Tanto premesso, è dunque ben diverso l’onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore nell’ambito della prescrizione.
In tema di prescrizione il debitore è tenuto a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge e quindi l’inerzia della condotta del creditore; mentre è onere del creditore dare prova della mancata soddisfazione del credito. Tale prova può essere fornita avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore che l’obbligazione non è stata estinta ( pagata).
Tuttavia, è necessario prestare attenzione allorché vi sia stata da parte del debitore, durante la presunta inerzia del creditore, l’ammissione di non aver estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell’entità dell’importo preteso dal creditore. Dunque, secondo l’orientamento giurisprudenziale, l’ammissione di non aver pagato e/o la contestazione dell’entità dell’importo del debito comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione eventualmente sollevata dal debitore.
Pertanto un eventuale eccezione di prescrizione avanzata dal debitore non sarà accolta ogni qualvolta il debitore abbia ammesso di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche implicitamente l’entità della somma richiesta.
Categoria: Debito Bancario