Il Fondo di Solidarietà è uno strumento a sostegno dei mutuatari che nel corso del piano di rimborso del proprio mutuo incontrano difficoltà nel sostenere il regolare pagamento delle rate.
Avviato nel Novembre 2010, il “Fondo di Solidarietà” si rivolge a tutti i mutuatari, specie giovani coppie che, con limitati risparmi, si trovano inaspettatamente in gravi condizioni di non autosufficienza economica – causata per esempio dalla perdita del lavoro – e non riescono ad onorare il regolare pagamento delle rate del proprio mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.
Anche per il 2015, il “fondo di solidarietà” è stato rifinanziato con circa 20 milioni di euro; un finanziamento che consente anche per il nuovo anno la sospensione della rata mensile del mutuo da un minimo di 12 mesi ad un di 18 mesi.
Tuttavia, Il “Fondo di solidarietà” presenta però condizioni di accesso molto stringenti .
Questi i requisiti previsti dalla normativa per poter presentare istanza di sospensione:
- mutuo contratto per l’acquisto della prima casa e che non abbia un importo superiore ai 250.000 euro
- un reddito ISEE del mutuatario in difficoltà che non sia superiore a 30.000 euro
- che il mutuatario versi in una situazione di perdita di lavoro o che siano insorte gravi condizioni di non autosufficienza o handicap.
Nei casi indicati, il “Fondo di Solidarietà”, gestito dall’ente CONSAP, interviene permettendo la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo fornisce una tutela economica alla banca erogante, rimborsando a questa gli oneri finanziari relativi alle quote interessi delle rate non pagate per effetto della sospensione. È bene ricordare che il “Fondo Solidarietà” può intervenire solo se non sia già stato avviato dalla banca erogante un eventuale procedimento esecutivo relativo al mutuo in sofferenza.
Laddove siano rispettate le condizioni predette, il mutuatario può presentare domanda di sospensione delle rate alla sua banca erogante, specificando il periodo di tempo per cui richiede la sospensione e allegando la documentazione di verifica dei requisiti sopra descritti (attestazione redditi ISEE, documentazione che dimostra l’evento che impedisce il regolare pagamento delle rate del mutuo).
A tutela del mutuatario l’istituto di credito erogante il mutuo deve però entro un termine prestabilito, confermerà o meno al mutuatario in difficoltà la possibilità di accesso all’agevolazione del Fondo Solidarietà Mutui, in base a quanto comunicato dall’Ente gestore del fondo (che verificata la disponibilità di fondi e l’esistenza dei requisiti di ammissione rilascerà il cosiddetto “nullaosta” nei confronti della banca).
Non vi è dubbio che lo strumento del “Fondo Solidarietà” fornisca un sollievo al mutuatario in difficoltà, ma è necessario prestare molta attenzione ed essere consapevoli delle conseguenze di tale strumento.
E’ bene sapere infatti che il fondo rimborserà solo gli interessi delle rate sospese ma non gli importi totali delle rate (incluse le quote capitale). Pertanto al termine della sospensione delle rate, il mutuo sarà dunque ricalcolato dalla banca considerando l’intero capitale residuo non ancora rimborsato.
Categoria: Debito Bancario