Articolo a cura di Giuseppe Valvo, consulente del debito Rexpira
Il codice civile, tramite l’istituto giuridico dell’accollo del debito, sancisce la possibilità di un accordo tra un soggetto debitore e un soggetto terzo che si faccia carico del debito in questione, al fine di estinguere l’obbligazione. Conoscere bene gli aspetti di questo utilissimo strumento giuridico ti consentirà di ottenere un’arma in più a tuo vantaggio. Scopriamo insieme i profili generali dell’accollo del debito e capiamo quando e come poterlo impiegare.
Profili civilistici dell’accollo del debito
Si ha accollo del debito quando un debitore (accollato) e un soggetto terzo (accollante) si accordano affinché quest’ultimo assuma le obbligazioni del primo nei confronti di un creditore, il quale rimane estraneo all’accollo. L’accollante avrà l’obbligo di liberare l’accollato dal debito tutelando la sua indennità.
Inoltre, l’accollo del debito ha ad oggetto l’assunzione del debito altrui, includendo anche gli interessi non scaduti. Gli eventuali interessi scaduti rimangono a carico del debitore originario.
L’articolo 1273 del codice civile stabilisce che:
“Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso, il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta”.
Accollo interno ed esterno
Il debito altrui può essere assunto tramite accollo, mediante due diverse tipologie di accordo:
- accollo interno, se l’accordo avviene tramite convenzione interna tra debitore e terzo, senza alcun consenso del creditore che, di conseguenza, non assume alcun diritto nei confronti dell’accollante.
- accollo esterno, se l’accordo deriva da una convenzione aperta all’adesione del creditore, il quale assume il diritto nei confronti dell’accollante. L’accollo esterno può acquisire differenti configurazionie può essere attuato con modalità diverse.
La liberazione dalle obbligazioni del debitore può avvenire tramite una dichiarazione del creditore o può costituire condizione essenziale dell’accollo.
Tuttavia, fino a quando il creditore non ha aderito alla stipula dell’accordo, l’accollo può essere revocato.
Attenzione: molto spesso si confonde l’accollo con l’espromissione. Entrambi sono istituti giuridici utili alla liberazione dal debito del debitore, ma mentre l’accollo prevede un accordo tra debitore e terzo, l’espromissione consta di un accordo tra terzo e creditore e prevede la partecipazione di tutte le parti chiamate in causa (debitore, creditore e terzo soggetto).
Profili fiscali dell’accollo del debito
La legittimità dell’accollo del debito in ambito tributario è riconosciuta anche dallo Statuto dei Contribuenti che all’articolo 8, comma 2, (Legge n. 212/00), prevede la possibilità dell’accollo del debito d’imposta escludendo la liberazione del debitore originario.
In pratica, il debitore continuerà a rispondere del proprio obbligo unitamente all’accollante, assumendo una responsabilità cumulativa dei due debitori, e di conseguenza sarà per lui impossibile liberarsi dal debito originario.
Sarà necessario accertarsi che l’Amministrazione Finanziaria possa rifarsi indipendentemente ad entrambi i debitori (primo debitore e accollante) o escludere dall’adempimento il soggetto che si è accollato il debito (accollante).
Accollo del debito: risoluzione n 140/e/2017
Per mezzo della Risoluzione n 149/E/2917, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’accollante non può ricorrere alla compensazione nel caso di accollo tributario del debito altrui. L’estinzione del debito non può quindi avvenire per compensazione del debito d’imposta se non nei limiti disciplinati, essendo tale istituto non compensabile.
Nel caso in cui la compensazione sia ammessa, è comunque limitata a crediti dello stesso periodo operanti nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
L’accollo del debito in ambito fiscale deve essere estinto mediante l’impiego di denaro.
Nella disciplina dell’accollo del debito è importante, al di sopra di tutto, che venga sempre rispettata la normativa civilistica e congiuntamente, qualora l’oggetto dell’accollo sia un debito tributario, anche la normativa fiscale.
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