Articolo a cura di Giuseppe Valvo, consulente del debito Rexpira
Se hai firmato una cambiale è bene sapere che in caso di mancato pagamento, la legge consente al creditore di agire in maniera immediata per il recupero del credito tramite la semplice notifica di un atto di precetto, con il quale si intima al debitore il saldo immediato del titolo esecutivo non pagato entro 10 giorni, al termine dei quali sarà possibile procedere con il pignoramento dei beni.
Conoscere nel dettaglio le conseguenze di una cambiale rimasta inadempiuta è importantissimo. In questo articolo ti spieghiamo in maniera chiara ed esaustiva che succede e cosa fare in caso di cambiali non pagate.
I rischi di una cambiale scaduta non pagata
La legge parla chiaro: chi non adempie al pagamento di una cambiale entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, subisce immediatamente il protesto e il pignoramento dei beni per un valore pari all’importo dovuto.
La cambiale è per natura giuridica un titolo esecutivo, questo significa che il creditore, per ottenere il pagamento coattivo dell’obbligazione iscritta, ha pieno potere di agire direttamente nei confronti del debitore inadempiente, senza la necessità di alcuna sentenza o decreto. L’esecutività di questo titolo si ottiene per mezzo della notifica dall’atto di precetto, con il quale il creditore si rivolge a un pubblico ufficiale che intima al debitore il pagamento immediato di quanto dovuto salvo giungere all’esecuzione forzata dei suoi beni.
Affinché l’atto di precetto sia valido e produca gli effetti di riscatto previsti dalla legge, deve contenere:
- indicazioni riguardo le parti interessate
- la data di notificazione della cambiale
- indirizzo di residenza o domicilio del creditore (comune medesimo alla sede del giudice competente per l’esecuzione)
Tuttavia, se sussiste una giustificazione al mancato pagamento della cambiale, il debitore potrà rispondere entro 10 giorni al precetto per mezzo raccomandata indicando le motivazioni. Scaduto il termine dei dieci giorni, il creditore potrà rivolgersi ad un ufficiale giudiziario e ottenere il pignoramento dei beni nella misura pari al valore dell’importo non pagato maggiorato delle spese sostenute e degli interessi al tasso legale corrispondente alla data di protesto.
Trascorsi 90 giorni dalla notificazione, se nessuna iniziativa di esecuzione forzata sia ancora stata presa, il precetto diventa inefficace. Tale termine può essere sospeso nel caso in cui il debitore proponga opposizione contro il precetto, per poi riaprirsi dopo l’emissione di giudizio da parte del giudice.
Conseguenze all’inadempienza di una cambiale
Altra importante conseguenza dovuta al mancato pagamento di una cambiale è il protesto del debitore, una solenne constatazione ottenuta per mezzo di atto pubblico redatto da un notaio, ufficiale giudiziario o pubblico ufficiale, con il quale si garantisce al portatore della cambiale l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dell’inadempiente.
Il creditore che non sia riuscito a recuperare l’importo dal debitore o dagli eventuali avallanti, può procedere nei confronti dei giranti per mezzo di un’azione di regresso. L’azione di regresso del portatore del titolo si prescrive in 1 anno dal protesto. Una volta decorsi questi termini, se la cambiale protestata non è stata pagata, il possessore ha la possibilità di chiedere un decreto ingiuntivo.
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