Se ti è stata notificata una cartella esattoriale, è bene sapere che esistono differenti cause di nullità, per cui tali cartelle di pagamento possono essere impugnate. Sommariamente è possibile individuare vizi nella sostanza, nel caso in cui il debito imputato non esista o esista solo parzialmente, e vizi nella forma, ovvero errori formali che determinano la nullità dell’atto. Scopriamo quando e in che modo è possibile presentare ricorso.
Notifica cartelle di pagamento: vizi e nullità
Le cartelle esattoriali che presentano dei vizi insanabili, tali da invalidarne la funzione esecutiva di riscossione coatta del credito, vengono dichiarate nulle.
I contribuenti che abbiano accertato la presenza di vizi – di sostanza o di forma – nell’atto di pagamento, per impugnare la cartella esattoriale sono tenuti a richiamare una Commissione Tributaria, entro 60 giorni dalla notifica, onde evitare che il titolo (se non impugnato) diventi esecutivo.
Quali sono i vizi che determinano la dichiarazione di nullità di una cartella esattoriale?
Successivamente alla notifica dell’atto di accertamento, una cartella esattoriale può essere contestata solo per la presenza di vizi propri.
Nello specifico, è bene distinguere i vizi di sostanza (o di merito) che riguardano inesattezze relative la reale esistenza di un debito o parte di esso, e i vizi di forma, come ad esempio l’omessa notifica della cartella o l’assenza specifica del responsabile del procedimento.
Tra i principali vizi, causa di nullità di una cartella esattoriale, ritroviamo:
- Mancato rispetto dei termini di decadenza (viene considerata la data di invio);
- Carente od omessa motivazione della cartella di pagamento (presupposti di fatto e ragioni giuridiche);
- Omessa indicazione del responsabile procedimento ed omessa sottoscrizione della cartella di pagamento;
- Mancato computo analitico degli interessi (utili al debitore per verificare l’esattezza de i calcoli del concessionario);
- Vizio di notifica della cartella di pagamento (irregolarità delle modalità di notifica)
Vizi nella cartella esattoriale: come comportarsi?
Se alla notifica della cartella esattoriale, il contribuente si accorgesse della presenza di vizi di sostanza ed errori di forma, egli potrà decidere di contestare la cartella di pagamento attraverso misure stragiudiziali, quali:
- annullamento in autotutela, inviando all’Agenzia delle Entrate e all’Ente creditore (tramite raccomandata A/R o PEC) autocertificazione arrecante le motivazioni di illegittimità della cartella e documentazione attestante i vizi in essa presenti;
- richiesta di sospensione dell’esecuzione, se il credito vantato dall’Ente sia in realtà già stato pagato. Per mancata risposta da parte del creditore, il debito verrà annullato automaticamente.
Infine, nel caso in cui il contribuente voglia interrompere in maniera definitiva i termini per cui la cartella non possa divenire un atto esecutivo fino alla conclusione dell’impugnazione, il debitore potrà ricorrere all’impugnazione giudiziale da presentare al Giudice di Pace, entro 60 giorni dalla notifica.
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Categoria: Fisco e Tributi