Competenze decreto ingiuntivo

quali sono le competenze del giudice nel decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo, noto anche come ingiunzione di pagamento, è un provvedimento monitorio che a fronte di un costo irrisorio consente al creditore di ottenere in maniera rapida il recupero dell’importo a lui spettante. È un titolo esecutivo che, in maniera del tutto lecita e legalmente efficace, aggredisce i beni del debitore ma solo in casi specifici sottoposti alla competenza di un giudice.

Ma quali son le competenze di un giudice nella procedura di emissione di un decreto ingiuntivo?

Vi presentiamo una breve guida per conoscere, in maniera chiara ed esaustiva, le responsabilità giuridiche di un’ingiunzione di pagamento.

Competenze del giudice nell’emissione di un decreto ingiuntivo

Il riconoscimento delle competenze ad un giudice nelle procedure di emissione di un decreto ingiuntivo è stabilito dall’art. 673 c.c.  secondo il quale si individuano:

  • Competenza territoriali appartenenti al giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto. Nel caso in cui il convenuto non abbia residenza o dimora nella Repubblica o queste siano sconosciute, il giudice competente sarà quello del luogo in cui ha residenza l’attore.
  • Competenze territoriali appartenenti al giudice di pace per cause riguardanti beni mobili di valore non superiore a 5 mila euro, per quanto non di sua competenza tutto ricade al Tribunale.

Come avviene la notifica di un decreto ingiuntivo?

Tutte le notifiche di ingiunzione avvengono inaudita altera parte. Ciò significa che il giudice emette decreto di ingiunzione indipendentemente dalle ragioni del debitore ma esclusivamente in difesa del creditore. L’ingiunto viene a conoscenza dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento a suo carico solo tramite la notificazione dell’ufficiale giudiziario, mentre gli originali del ricorso e del decreto rimangono depositati in cancelleria. Dopo la notifica di ingiunzione, il decreto monitorio mantiene la sua validità per 10 anni.

Inoltre, è fondamentale ricordare che l’iter relativo al decreto e al ricorso si differenzia a seconda che si tratti di:

  • Decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo

La notificazione avviene entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria (90 giorni se la notifica avviene al di fuori del territorio italiano). In mancanza di tale notifica il provvedimento ingiuntivo diventa inefficace (art.644 c.p.c.) e la parte alla quale non è stato notificato il provvedimento, entro il termine di 60 giorni dalla sua emissione, può chiedere con ricorso al giudice la dichiarazione d’inefficacia (art. 188 disp. att. c.p.c.). Il giudice, in questo caso, fisserà con decreto un’udienza di comparizione delle parti e la scadenza entro la quale il ricorso e il decreto devono essere notificati alla controparte.

  • Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Nel caso in cui il giudice accolga il ricorso (art.641 c.p.c), al debitore ingiunge un decreto di pagamento o consegna dei beni richiesti entro il termine di 40 giorni. Secondo quanto previsto dalla legge (art. 642 c. 1 c.p.c.), il decreto può essere provvisoriamente esecutivo, con un ordine di pagamento non entro 40 giorni ma immediatamente, entro 10 giorni dalla notifica dell’ingiunzione e del precetto.

Il procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo

Se il creditore vuole procedere al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice competente, sono previste dalla legge due possibilità:

  • Consegna presso il Tribunale con obbligo di deposito telematico,

In questo caso specifico, il ricorso deve essere presentato come un file pdf nativo (e non una scansione del ricorso cartaceo), che rappresenta la “busta telematica” e trasmesso a mezzo PEC alla cancelleria competente.

  • Consegna al Giudice di Pace con deposito cartaceo.

Depositato il ricorso, il giudice deve pronunciarsi entro 30 giorni (art. 641 c.p.c.) al termine dei quali potrà stabilire:

1 – Richiesta di un’integrazione probatoria (art. 640 c. 1 c.p.c.).

Se il giudice ritiene non sufficientemente motivata la domanda di ricorso, il ricorrente viene invitato a provvedere con un’integrazione. Nel caso in cui il ricorrente non si sia adeguato a tale richiesta o non ritiri il ricorso, il giudice rigetta la domanda con decreto motivato.

2- Rigetto del ricorso (art. 640 c. 2 c.p.c.).

In caso di mancanza dei presupposti richiesti per l’emissione del decreto, il giudice rigetta la domanda.

Il rigetto del ricorso non impedisce al creditore di riproporne un successivo.

3 – Accoglimento del ricorso (art. 641 c.p.c.).

Se la richiesta è fondata e sufficientemente motivata, il giudice accoglie il ricorso ed emette il l’ingiunzione di pagamento.

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