In caso di crisi aziendale o insolvenze, l’imprenditore, per evitare situazioni spiacevoli o addirittura per salvare la propria azienda dal fallimento per dissesto finanziario, può usufruire del concordato preventivo, uno strumento messo a disposizione dalla legge che consente di raggiungere un accordo con i creditori in grado di soddisfare, anche solo parzialmente, le loro esigenze.
Lo scopo del Concordato Preventivo
Il concordato preventivo ha come obiettivo il soddisfacimento delle esigenze del creditore a fronte di una sostenibilità finanziaria dell’imprenditore in difficoltà che, in questo modo, potrà evitare l’attivazione di azioni esecutive nei suoi confronti, conservando inalterate le proprie attività seppur entro determinati limiti. Il creditore, a suo beneficio, riuscirà ad ottenere quanto a lui spettante evitando attese prolungate dovute alle normali procedure di fallimento. Infine, il concordato preventivo rappresenta uno strumento utile anche a livello sociale, poiché, evitando la chiusura per fallimento delle aziende, tutela il lavoro dei dipendenti prevenendo il loro licenziamento.
I requisiti per ottenere il concordato preventivo
In caso di crisi o stato di insolvenza aziendale, l’imprenditore potrà proporre ai creditori un concordato preventivo in relazione ad un piano che preveda:
- la ristrutturazione dei debiti e il saldo dei crediti tramite qualsiasi modalità di pagamento;
- l’assunzione delle attività da parte di un accollatario;
- la ripartizione dei creditori in classi differenti nel rispetto delle cause di prelazione.
Tuttavia, affinché la proposta di concordato sia valida, è necessario che il debitore garantisca un versamento pari almeno al 20% del credito totale. Inoltre, in caso di istanza di fallimento, è previsto che il concordato preventivo, pur non bloccando le istanze di fallimento, ne provochi la sospensione fino a sua ammissione. Si parla per questo motivo di coordinamento organizzativo.
Richiesta di Concordato Preventivo
La presentazione della domanda di concordato preventivo avviene sempre tramite ricorso obbligatoriamente firmato dal debitore, sia per le società di persone sia per le società di capitali. In ogni caso, infatti, per la delibera è necessaria la predisposizione del verbale ad opera di un notaio e il deposito della domanda nel registro delle imprese.
Per l’iscrizione della domanda di ammissione al concordato preventivo, oltre al ricorso e all’attestazione del professionista, l’art.161 L.F. richiede la presentazione dei seguenti documenti:
- relazione situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda;
- stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori con specifica dei rispettivi crediti;
- elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietào posseduti dal debitore e relativo valore dei beni;
- piano con modalità e tempistiche di esecuzione della proposta.
La domanda di ricorso deve essere sempre presentata presso il tribunale ricadente nel territorio in cui ha sede l’azienda. Entro il giorno successivo, il cancelliere dovrà procedere con la pubblicazione della domanda di concordato al registro delle imprese. In questo modo si impedirà l’attivazione o il proseguimento di iniziative esecutive contro il debitore da parte dei creditori.
Procedimento del Concordato Preventivo
Presentata la domanda di concordato, il tribunale, secondo quanto stabilito dall’art. 161 L.F., analizza in sede collegiale le caratteristiche del ricorso e , se necessario, richiede al debitore la presentazione di integrazioni che rendano il piano di interventi maggiormente comprensibile, antro il termine di 15 giorni. In questa fase, inoltre, la normativa dispone la possibilità da parte del tribunale di richiedere una consulenza d’ufficio, al fine di avere una valutazione quanto più chiara riguardo la fattibilità del piano proposto dal debitore.
Il ruolo del debitore nella procedura di concordato preventivo
L’imprenditore, in qualità di debitore richiedente il piano di concordato preventivo, oltre a sottoscrivere la proposta ed apportare eventuali integrazioni al piano, su richiesta del tribunale, potrà essere convocato in camera di consiglio. In questa sede, il tribunale sancirà l’ammissibilità o meno della proposta di concordato. In caso negativo, la pratica verrà dichiarata, per mezzo decreto, inammissibile e non sarà possibile opporre reclamo. Successivamente, su istanza del creditore o del PM, il tribunale dichiarerà il fallimento della società intestata al debitore soggetto della pratica.
Il Concordato in bianco
A tutela dell’imprenditore debitore, l’art. 161 L.F. prevede la possibilità di depositare il ricorso per l’ammissione del concordato con i relativi bilanci degli ultimi 3 esercizi e con i nominativi specifici dei creditori e dei rispettivi crediti, presentando successivamente proposta ai creditori, piano concordatario e attestazioni sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.
Quindi, il debitore potrà richiedere anche solo la domanda di ammissione alla procedura di concordato minore, vantando il diritto di consegnare in un secondo momento i documenti e le integrazioni richieste dal tribunale. In questo caso il debitore usufruirà del così detto Concordato Bianco.
Tramite questo strumento, il patrimonio del debitore non potrà essere aggredito dai creditori durante il periodo necessario per il reperimento dei documenti aggiuntivi richiesti.
Tuttavia, per usufruire dei vantaggi previsti dal Concordato bianco, il debitore dovrà comunque presentare:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- i nominativi dei creditori e i rispettivi crediti;
- la situazione patrimonialeaggiornata;
- la visura del registro delle imprese.
Ricevuta questa documentazione, il collegio valuterà l’effettiva competenza territoriale e la possibilità di accedere al concordato bianco da parte dell’imprenditore per la procedura concorsuale richiesta. Tuttavia, nel caso in cui non siano stati presentati i documenti richiesti, il tribunale potrà negare il compimento degli atti.
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