Il consulente tecnico d’ufficio, inquadrato dal Codice di rito con l’acronimo CTU, è un ausiliare giudiziario esperto in materie tecniche, nominato direttamente dal giudice al fine di offrire assistenza specializzata e fornire informazioni tecniche nel caso in cui le richieste formulate dalle parti chiamate in sede processuale non trovino risposte esclusivamente di natura giuridica ma necessitino di dati specificatamente tecnici. Cerchiamo di capire meglio il ruolo del CTU nei processi civili e i contenuti di una consulenza tecnica.
La consulenza tecnica: nomina e conferimento incarico CTU nel processo civile
In seno a processi civili, quando per lo scioglimento di una controversia si renda necessaria la risoluzione di questioni puramente tecniche, il giudice dispone la nomina di un consulente tecnico iscritto nell’albo del Tribunale di appartenenza. Tale disposizione, sancita dall’articolo 61 c.p.c., recita la seguente disposizione:
“Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”
Si desume che il CTU è un professionista che assume il ruolo di ausiliario con precise competenze tecniche in materie non giuridiche quanto ad esempio scientifiche, umanistiche o tecnologiche e per tanto, in grado di presentare una valutazione esclusivamente tecnica relativa ai fatti della causa.
Emanata l’ordinanza di nomina, il giudice stabilisce la data di udienza durante la quale il Consulente tecnico d’ufficio dovrà presentarsi per prestare giuramento e ricevere il conferimento dell’incarico.
Le funzioni del consulente tecnico d’ufficio
Ricevuto l’incarico dal giudice, il consulente tecnico d’ufficio ottiene congiuntamente l’autorizzazione a chiedere qualsiasi sorta di chiarimento alle parti in causa, le quali possono fornire risposta autonomamente o tramite i propri legali presentando, inoltre, osservazioni scritte e istanze.
Il CTU raccolte le informazioni (se necessario anche da soggetti terzi), come stabilito dalla normativa dell’art. 195 cpc, deve poi redigere per iscritto una consulenza tecnica d’ufficio che verrà trasmessa alle parti entro i termini indicati dal giudice durante l’udienza di giuramento del CTU.
Successivamente, le parti – in virtù del principio del contraddittorio – potranno trasmettere le proprie osservazioni e il consulente sarà tenuto a depositarle all’interno della relazione definitiva insieme ad una valutazione sulle stesse. Il giudice potrà poi decidere se disporre il rinnovo delle indagini o la sostituzione, per gravi motivazioni, dell’ausiliario tecnico nominato.
Secondo il principio “judex peritus peritorum”: il giudice potrà, infatti, non considerare valide le osservazioni tecniche inserite nella relazione sostituendole ad altre secondo proprie cognizioni tecniche ma non senza giustificazione.
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