Il decreto di trasferimento è il provvedimento con cui il Giudice assegna la proprietà di un immobile che è stato messo all’asta a colui che se l’è aggiudicato. È il passaggio che segna, come il nome suggerisce, l’effettivo trasferimento di proprietà dell’immobile e può essere considerato come l’equivalente del rogito notarile nella compravendita tra privati.
Infatti, anche se pignorato, il bene immobile oggetto di una procedura esecutiva resta del proprietario originario per tutta la durata dell’esecuzione. Più precisamente, anche una volta che il bene è stato aggiudicato all’asta, l’immobile rimane suo finché l’aggiudicatario non paghi l’intero prezzo e fintanto che il Giudice, ritenuta idonea la vendita, non emetta proprio il decreto di trasferimento.
Non vi è, infatti, alcun automatismo tra il pagamento e il trasferimento della proprietà del bene, poiché, in alcuni casi, il giudice può rifiutarsi di firmare tale provvedimento e bloccare la vendita all’asta. Di solito ciò avviene quando egli ritiene che il prezzo offerto non sia congruo. In questa eventualità l’asta verrà riaperta e il prezzo base sarà maggiorato a fronte di nuove valutazioni e perizie.
Se invece il Giudice ritiene giusto il prezzo di aggiudicazione già saldato, procede alla firma del decreto di trasferimento del bene e ne cede la proprietà.
Con la firma del decreto di trasferimento, il Giudice ordina anche la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni di pignoramenti gravanti sul bene. In altre parole, ordina la liberazione dell’immobile da tutte le pendenze precedenti, così che passi nella titolarità del nuovo proprietario del tutto libero da gravami. Tuttavia, nonostante l’ordine del Giudice, spetta poi all’aggiudicatario provvedere a richiedere in Conservatoria le relative cancellazioni, sostenendone il costo: si tratta di un adempimento che può anche non essere svolto immediatamente, essendo rimesso alla libera decisione del nuovo proprietario.
Inoltre, laddove l’immobile risulti occupato, il decreto di trasferimento contiene anche l’ordine di liberazione da parte di chiunque lo occupi senza titolo. E se l’occupante non dovesse provvedere spontaneamente alla sua liberazione, il nuovo proprietario potrebbe agire giudizialmente per il rilascio dell’immobile.
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Categoria: Pignoramento