Pignorabilità del diritto di abitazione

Pignoramento o ipoteca del diritto di abitazione

Il diritto di abitazione è pignorabile? No, non è neppure ipotecabile. Tuttavia, questo non lo rende comunque uno strumento utile ad allontanare i creditori dal tuo immobile e in questo articolo ti spieghiamo il perché.

È possibile evitare il pignoramento della propria abitazione?

Uno degli strumenti al quale il creditore può ricorrere per recuperare il proprio credito è il pignoramento immobiliare, vale a dire il mezzo di espropriazione forzata che consente di aggredire un immobile di proprietà del debitore.

Tra i metodi a cui più frequentemente si fa ricorso al fine di evitare che la propria casa venga venduta all’asta, ci sono il trasferimento dell’immobile con un atto di vendita o con una donazione. Tuttavia, optare per questi strumenti può rivelarsi rischioso, poiché il creditore potrebbe esercitare un’azione revocatoria allo scopo di ottenere l’inefficacia dell’atto nei suoi confronti.

Una delle alternative potrebbe essere quella di ricorrere alla costituzione di un diritto di usufrutto sulla casa, ossia poter utilizzare un immobile di proprietà altrui. Ma anche questo strumento non mette al riparo da possibili tentativi di recupero da parte del creditore.

Infatti, l’usufrutto è un diritto pignorabile e quindi soggetto all’espropriazione forzata allo stesso modo del diritto di proprietà, oltre ad essere soggetto anch’esso a possibili azioni revocatorie.

Pignorabilità del diritto di abitazione

Discorso diverso può essere fatto per il diritto di abitazione, cioè quel diritto reale di godimento su cosa altrui con cui il titolare si riserva il diritto di abitare una casa per soddisfarei i bisogni abitativi suoi e della sua famiglia.  A differenza dell’usufrutto, il diritto di abitazione non può infatti essere pignorabile, né ipotecabile.

Ciò significa che ove tale diritto venga trascritto nei registri immobiliari prima del pignoramento, lo stesso è opponibile al creditore pignorante. Pertanto, quest’ultimo resta libero di pignorare la nuda proprietà della casa, che può essere venduta all’asta, ma in tal caso l’immobile continuerà ad essere gravato dal diritto di abitazione.

Il diritto di abitazione non è la soluzione definitiva

Tuttavia, nonostante appaia una buona soluzione per mantenere il godimento della casa e non vederla finire all’asta, è necessario tenere a mente che il diritto di abitazione potrebbe essere impugnato da parte del creditore. Infatti, esattamente come la vendita, la donazione e la costituzione di un diritto di usufrutto, anche la costituzione del diritto di abitazione è soggetta a potenziale azione revocatoria.

Infatti, il creditore – entro 5 anni dalla stipulazione dell’atto – può ottenere la revoca dell’atto costitutivo dell’abitazione, nel caso riesca a dimostrare che il trasferimento della nuda proprietà e la costituzione del diritto di abitazione siano stati finalizzati a sottrarre l’immobile ai tentativi di recupero del credito.  In caso di accoglimento dell’azione, si verificherebbe l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore.

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Categoria: Pignoramento

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