Il pignoramento mobiliare è uno degli strumenti tramite il quale il creditore può ottenere l’espropriazione forzata dei beni del proprio debitore.
Infatti, il creditore che non riesca ad ottenere il pagamento spontaneo di quanto dovutogli, laddove sia in possesso di un titolo esecutivo di natura giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo, etc.) o stragiudiziale (contratto di mutuo, scrittura privata autenticata, cambiale, etc.) può incardinare una procedura esecutiva finalizzata a sottrarre la disponibilità di beni appartenenti al debitore.
Qualsiasi procedura esecutiva ha inizio tramite la notifica di un atto di pignoramento, vale a dire un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore, con cui gli viene intimato di astenersi dal compimento di atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione.
Il pignoramento può essere di tre tipologie:
- immobiliare, quando ha ad oggetto i beni immobili del debitore;
- mobiliare, quando ha ad oggetto i beni mobili del debitore;
- presso terzi, quando viene effettuato sui crediti che il debitore vanta nei confronti di un’altra persona (pensioni, stipendi, etc.).
Quali beni possono essere pignorati?
È bene sapere che la legge pone dei limiti al pignoramento mobiliare, prevedendo che non possano essere espropriati gli oggetti essenziali al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi (i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le relative sedie, gli armadi, il frigorifero, gli utensili di casa etc.), gli animali di affezione o da compagnia e tutte le altre cose espressamente elencate nel codice di procedura civile. Si parla, relativamente a tali beni, di “cose mobili assolutamente impignorabili”.
Al contrario, ci si riferisce alle “cose mobili relativamente impignorabili” quando si fa riferimento ai beni necessari alla coltivazione di un fondo o all’esercizio di una professione, il cui pignoramento è permesso dalla legge, ma è soggetto a determinate limitazioni.
È, altresì, ammesso il pignoramento degli autoveicoli, sebbene con le forme particolari previste dal codice di procedura civile.
La scelta dei beni pignorabili è rimessa alla discrezionalità dell’ufficiale giudiziario, che deve privilegiare quelli di più facile e pronta liquidazione, in quanto lo scopo perseguito è pignorare i beni su cui si possa rivalere più facilmente il creditore. Per tale ragione, l’ufficiale giudiziario è tenuto a preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia facilmente liquidabile.
Come si svolge il pignoramento mobiliare?
Il pignoramento mobiliare, come ogni altra procedura esecutiva forzata, inizia con la notifica dell’atto di precetto, cioè di una richiesta con cui il creditore intima al debitore il pagamento di quanto dovutogli in forza di un titolo esecutivo, nel termine di 10 giorni.
Decorso questo termine, senza che il debitore abbia spontaneamente adempiuto, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere alla notifica dell’atto di pignoramento.
Nel caso del pignoramento mobiliare, come anticipato, le cose pignorate sono costituite da tutti i beni mobili del debitore trovati dall’ufficiale giudiziario durante l’accesso presso la sua residenza o sede legale, o in qualsiasi altro luogo appartenente al debitore e perfino, con le debite cautele, sulla sua persona. Inoltre, ove sia a ciò autorizzato dal Presidente del Tribunale, l’ufficiale giudiziario può anche pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre, nonché le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Il pignoramento deve essere necessariamente effettuato in un orario ricompreso tra le ore 7 e le 21 e non può essere eseguito nei giorni festivi, salvo autorizzazione del Presidente del Tribunale o del giudice.
L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale i beni pignorati, i quali vengono poi affidati ad un custode nominato dal giudice.
Decorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o qualsiasi altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro, l’assegnazione e/o la vendita degli altri beni.
Se la vendita non dovesse andare a buon fine, i beni verranno restituiti al debitore, previo pagamento delle spese per il deposito.
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Categoria: Pignoramento