Messa in mora debitore: cos’è e cosa significa

Come funziona la messa in mora del debitore

Sei inadempiente verso un creditore ma al momento non è stata attribuita alcuna rilevanza giuridica al tuo debito? Bene, ritieniti ancora per poco fortunato. Se al contrario, il tuo creditore ha già provveduto alla formalizzazione giuridica del tuo debito attraverso l’attuazione dello strumento di messa in mora del debitore, ti consigliamo di approfondire il contenuto di questo articolo.

Ti spiegheremo nel dettaglio cosa si intende per messa in mora del debitore, quali conseguenze produce l’impiego di tale strumento e quali debbano essere i contenuti e la forma del documento necessario per fare richiesta di messa in mora.

Definizione giuridica Messa in Mora del debitore

Secondo la giurisprudenza italiana, si ha messa in mora del debitore quando il creditore presenta un’intimidazione formale di mora che determina, in riferimento agli art. 1221 e 1223 C.C., l’interruzione della prescrizione.

Secondo quanto disciplinato dall’art. 1219 e seguenti del codice civile, alla messa in mora ne consegue:

  • il risarcimento danni provocato dal mancato pagamento da parte del debito, inclusivo della perdita subita e del guadagno perso dal creditore se conseguenziale all’inadempienza;
  • il perpetuarsi dello stato di mora del debitore anche in caso di reale impossibilità, a meno che non si riesca a dimostrare che il debito sarebbe comunque perito presso l’inadempiente.

Come presentare Messa in Mora al debitore: contenuti e forma

Affinché la messa in mora abbia forma giuridica riconosciuta, il creditore dovrà presentare una richiesta scritta contenente:

  • descrizione e indicazione del titolo costituente mora del debitore (es: contratto sottoscritto da entrambe le parti ma inadempiuto);
  • indicazione dettagliata del debito richiesto all’inadempiente facendo riferimento agli art.1219 e seguenti del C.C., strettamente correlati allo strumento di messa in moda del debitore;
  • indicazione del termine di scadenza per saldare il debito contratto (non inferiore a una settimana dalla ricezione della raccomandata di messa in mora), su indicazione del creditore.

Redatto scrupolosamente il documento per la messa in mora nei confronti del debitore, il creditore dovrà spedire la scrittura all’inadempiente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), laddove entrambe le parti ne siano dotate, in caso di semplice inoltro tramite servizio di posta ordinaria, la messa in mora del debitore non avrà alcuna riconoscibilità giuridica e perderà ogni validità.

Diffida ad adempiere

Uno strumento simile ma assolutamente da non confondere con la messa in mora è la diffida ad adempiere. Un documento, anch’esso con valenza giuridica, che rappresenta un’intimidazione al pagamento di un determinato obbligo contrattuale entro un termine stabilito.

Ma qual è la differenza tra messa in mora e diffida ad adempiere?

La messa in mora del debitore consente al creditore, scaduto il termine di adempimento, di ricorrere per vie legali alla tutela dei propri diritti. La diffida ad adempiere, invece, una volta trascorso il termine per il pagamento del dovuto richiesto all’inadempiente, offre al creditore la possibilità di scioglie il contratto (tutelando il risarcimento danni) se tale volontà risulta indicata nella diffida.

Con la messa in mora al debitore, il creditore esprime chiaramente l’intenzione di mantenere la validità del contratto, volontà non presente nella diffida ad adempiere, il cui scopo esclusivo è l’ottenimento del risarcimento danni anche a fronte della chiusura contrattuale.

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