Di fronte a un debito non onorato, il creditore può ricorrere all’espropriazione forzata, tramite la quale può aggredire i beni di proprietà del debitore chiedendone, a seconda dei casi, la diretta assegnazione oppure la vendita, per poi rivalersi sul relativo ricavato di quest’ultima.
L’espropriazione forzata può essere attuata ricorrendo a vari strumenti: il pignoramento mobiliare, quello immobiliare, il mobiliare presso terzi, a seconda che la stessa abbia ad oggetto, beni mobili del debitore, beni immobili o crediti di terzi nei confronti del debitore esecutato.
Per quanto riguarda i beni mobili, è bene sapere che non tutti le cose mobili possono essere validamente pignorate.
Infatti, l’ordinamento conosce la categoria dei beni assolutamente impignorabili e quella dei beni relativamente pignorabili.
La prima ricomprende i seguenti beni che non possono, in nessun caso, essere oggetto di espropriazione forzata:
- le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
- l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, fatta eccezione per i mobili (tranne i letti) di rilevante valore economico;
- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e dei suoi familiari;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Fanno invece parte dei beni relativamente pignorabili quelli strumentali alla coltivazione di un fondo, nonché i beni strumentali all’esercizio di un’attività professionale. Questi, in particolare, possono essere pignorati nel limite di 1/5 (un quinto) e solo se il presumibile valore di realizzo degli altri beni pignorati non appaia sufficiente alla soddisfazione del credito azionato.
Tuttavia, il limite del pignoramento del quinto non si applica se il debitore risulta essere una società e, in ogni caso, se nella sua attività risulti prevalente il capitale investito sul lavoro.
Inoltre, il codice di procedura civile prevede delle norme che devono essere rispettate nell’esecuzione del pignoramento sui beni strumentali al fine di garantire al debitore, fintanto che l’esecuzione non giunge al suo epilogo, di proseguire lo svolgimento della propria attività lavorativa.
A tal fine, la custodia di tali beni è concessa al debitore stesso che può continuare ad utilizzarli.
Inoltre, è previsto che il primo incanto non possa aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. Tuttavia, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione trascorrano trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
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Categoria: Pignoramento