Il pignoramento del diritto di usufrutto

Articolo a cura di Giuseppe Valvo, consulente del debito Rexpira

Prima di approfondire l’argomento in questione è utile partire dalla definizione di usufrutto. “Per usufrutto si intende un diritto reale di godimento che assicura ad un soggetto (l’usufruttuario) il diritto di utilizzare e godere di un bene che è di proprietà altrui”.

Quando su un bene grava l’usufrutto, il proprietario viene a trovarsi nella situazione di “nudo proprietario“, conservandone dunque solo la proprietà ma spogliandosi delle prerogative di uso e godimento dello stesso, dato che sarà solo l’usufruttuario a poter godere del bene, traendo tutte le utilità che possono derivare dallo stesso con l’obbligo di non cambiarne la destinazione economica.

Ma il diritto di usufrutto può essere pignorato?

Considerato che possono essere oggetto di pignoramento tutti i diritti reali mobiliari ed immobiliari che sono trasferibili, possiamo affermare che anche l’usufrutto è un diritto pignorabile e, quindi, aggredibile dai creditori.

Ma facciamo un esempio pratico.

Poniamo il caso in cui un ipotetico Sig. Rossi sia nudo proprietario di un immobile, mentre il Sig. Bianchi ne goda dell’usufrutto. Se il Sig. Bianchi ha debiti verso banche e/o finanziarie e l’istituto di credito decide di procedere per le vie legali per il recupero delle somme vantate, la banca può sottoporre in qualsiasi momento a pignoramento e a successiva vendita forzata il diritto di usufrutto che il Sig. Bianchi ha sull’immobile, ma non la proprietà del bene che appartiene invece a un terzo soggetto (Sig. Rossi) del tutto estraneo al debito.

Tuttavia, è bene precisare che in caso di vendita forzata, permane la caratteristica della temporaneità del diritto: l’eventuale acquirente nel corso della procedura espropriativa potrà godere di quanto acquistato in sede di asta solo per il tempo per cui l’usufrutto è stato costituito (quindi sino alla scadenza prevista nel contratto d’usufrutto o, nel caso più comune, sino alla morte del debitore/usufruttuario sottoposto al procedimento esecutivo), dopodiché la piena proprietà del bene ritornerà al proprietario originario.

Ed è proprio per la temporaneità del diritto che, se l’usufruttuario ha un’età avanzata, il potenziale acquirente non ha interesse ad acquistare il bene all’asta dato che il suo diritto di usufrutto sta per volgere oramai a scadenza e quindi potrebbe usufruire del bene solo per un breve periodo.

E se il pignorato fosse il nudo proprietario?

Abbiamo così chiarito cosa accade nel caso in cui colui ad essere aggredito dai creditori sia l’usufruttuario, ma cosa accade nel caso opposto, ovvero quando ad essere pignorato è il nudo proprietario del bene mentre l’usufruttuario è del tutto estraneo alla vicenda?

In questo secondo caso, è bene sottolineare che ad essere aggiudicato all’asta è l’immobile e non il diritto di usufrutto del bene. Questo perché viene pignorata e venduta solo la nuda proprietà del bene, che passerà così dal proprietario/debitore originario al nuovo acquirente, che dovrà comunque rispettare l’altrui usufrutto per tutta la sua durata e non potrà mai pregiudicarlo.

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