Articolo a cura di Giuseppe Valvo, consulente del debito Rexpira
Per un creditore, avviare un’esecuzione di pignoramento mobiliare o immobiliare su beni situati all’estero, può rappresentare un’operazione molto complessa e costosa, ma non impossibile. Il nostro ordinamento, infatti, consente di agire esecutivamente anche oltre i confini nazionali.
Cosa succede se il bene da pignorare si trova in Italia e il debitore si è trasferito all’estero?
Se il pignoramento ha ad oggetto un bene immobile sito in Italia, il trasferimento del debitore in un altro paese non comporta particolari difficoltà, poiché l’esecuzione deve essere incardinata in Italia rispettandone le relative leggi.
L’unica particolarità consiste nel fatto che la notifica dell’atto di pignoramento deve essere eseguita nel paese di residenza del debitore anche se non italiano. Questa attività è regolata dalle Convenzioni sottoscritte dai vari Stati e, in ambito europeo, da un apposito Regolamento, il n. 1393/2007.
Come si procede se invece si trova all’estero anche il bene da pignorare?
Anzitutto, come per le esecuzioni da incardinare in Italia, è necessario che il creditore sia munito di un titolo esecutivo, vale a dire di un atto da cui risulta in modo incontrovertibile l’esistenza del suo diritto di credito.
Nel caso di pignoramento all’estero, deve trattarsi di un titolo idoneo ad essere riconosciuto come valido anche dal giudice straniero.
Diversi accordi e norme internazionali sono intervenute per agevolare il riconoscimento reciproco tra gli Stati degli atti giudiziari, tra questi è possibile citare la Convenzione di Bruxelles del 1968, nonché, in ambito europeo, il Regolamento n. 44/2001 (cd. “Bruxelles I”), poi sostituito dal Regolamento n. 1215/2012
In particolare, ove il bene si trovi in uno dei paesi membri dell’Unione Europea, è anche possibile attivare il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, finalizzato ad ottenere un titolo esecutivo immediatamente riconosciuto nell’intera Unione.
Si tratta di un particolare procedimento giudiziario che può essere utilizzato relativamente alle controversie di natura civile e commerciale tra parti residenti in diversi stati membri dell’Unione Europea, ove vi sia un credito liquido (cioè già determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè non sottoposto a condizione o termine). Sono, inoltre, escluse specifiche materie (quelle fiscali, doganali, amministrative, matrimoniali, etc.).
Si tratta di un procedimento estremamente semplificato, poiché lo stesso prevede la compilazione di appositi moduli sia per il creditore, sia per il debitore nel caso in cui voglia opporsi all’ingiunzione.
Compilato il modulo ed allegati i documenti comprovanti il credito, il giudice emette il decreto ingiuntivo europeo, da notificare al debitore. Decorsi 30 giorni, in mancanza di opposizione da parte di quest’ultimo, il decreto diventa definitivo e può, quindi, essere portato in esecuzione in qualsiasi paese membro.
Tuttavia, al momento è stata predisposta una procedura univoca solo per la fase di precostituzione del titolo esecutivo, mentre l’esecuzione da incardinarsi in uno stato estero, deve essere svolta secondo le norme previste da quest’ultimo e, quindi, diverse da paese a paese.
È possibile pignorare un conto corrente straniero?
È possibile pignorare un conto corrente all’estero, a patto che siano noti la sua esistenza e l’istituto di credito in cui è stato aperto. Ove tali elementi manchino, è possibile ovviare chiedendo una ricerca telematica dei beni del debitore all’anagrafe tributaria, dietro apposita autorizzazione del giudice.
Se desideri avere maggiori informazioni o delucidazioni riguardo il pignoramento all’estero, rivolgiti ai professionisti Rexpira. Riceverai tutti i chiarimenti in maniera completamente gratuita e potrai avere consigli utili su come comportarti.