Riacquistare un immobile di proprietà pignorato non è un’operazione semplice e molto spesso risulta difficile al debitore riuscire a ricompare la propria casa all’asta. In questo articolo cerchiamo di capire come funziona un’asta, come evitare che un immobile di proprietà venga pignorato e soprattutto quali azioni legali siano possibili per evitare di perdere in maniera definitiva la propria casa.
Come evitare la vendita all’asta di un immobile
Se un immobile di proprietà è stato pignorato, il creditore, prima di poter richiedere la messa in vendita del bene all’asta, deve notificare al debitore l’atto di precetto intimando al pagamento completo dell’importo dovuto per mezzo di titolo esecutivo e presentare istanza di vendita dell’immobile.
È bene distinguere due tipologie di pignoramento, differenti tra loro in base all’anno di accensione del mutuo per l’acquisto della casa.
Se il contratto di mutuo è stato stipulato prima del 2016, il creditore può attivare il recupero crediti e procedere con il pignoramento con la conseguenziale vendita all’asta, solo dopo sette rate insolute.
Se invece il mutuo è stato acceso dopo il 2016, la banca potrà avviare il pignoramento dopo diciotto rate non pagate (anche non consecutivamente) senza dover far richiesta al tribunale e vendendo l’immobile senza alcuna asta, ad un prezzo anche inferiore rispetto al valore reale del bene, purché la vendita consenta di recuperare il credito spettante in breve tempo.
Ad ogni modo, l’accensione di un mutuo è un’operazione delicata per la quale consigliamo sempre la presenza di un consulente finanziario esperto, che sappia consigliare al meglio il proprio assistito, spiegando in maniera chiara e precisa tutte le clausole presenti nel contratto.
Immobile pignorato, il debitore può riacquistare direttamente la propria casa all’asta?
Purtroppo, no. Il debitore al quale è stata pignorata la casa di proprietà perché incapace di riscattare il proprio bene, è ritenuto dalla legge inadempiente nei confronti di un contratto di mutuo sottoscritto con una banca e non può riacquistare la propria casa all’asta. Il debitore che non sia stato capace di restituire l’importo contrattato con l’istituto di credito, non versando ripetutamente la rata mensile stabilita, non possiede disponibilità economiche sufficienti a ricomprate il bene pignorato. Dunque, non ha possibilità di partecipare all’acquisto all’asta della propria casa.
Tuttavia, I parenti prossimi e il coniuge (in comunione dei beni) possono partecipare all’asta perché non ritenuti debitori. È fatto assoluto divieto di ogni tipologia di accordo che dopo l’acquisto dell’immobile all’asta, intenda affidare la proprietà del bene a favore del debitore. La compravendita verrebbe in questo caso ritenuta nulla e il bene rimesso all’asta.
È vietato ogni accordo prestabilito volto a “rigirare” il bene a favore del debitore appena conclusa l’asta giudiziaria e ad aggirare quindi i vincoli imposti dalla legge.
Unico caso accettato dalla legge è la retrovendita, ossia un accordo di cessione del bene al fine di un miglioramento delle condizioni finanziarie del debitore che gli consentirebbero l’acquisto della casa.
Infine, in caso di decesso del debitore gli eredi durante la procedura esecutiva non potranno partecipare all’asta, in quanto ereditieri del medesimo debito. L’unica possibilità di acquisto da parte degli eredi sarebbe la rinuncia all’eredità a la partecipazione all’asta come non eredi.
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Categoria: Asta Giudiziaria