Al fine di tutelare gli interessi del consumatore, l’art. 496 del codice di procedura civile disciplina l’istituto di riduzione del pignoramento. L’applicazione di tale strumento, nel caso in cui si dimostri che il valore del bene pignorato sia superiore al credito accumulato, consente di evitare un abuso espropriativo escludendo qualsiasi forma di pregiudizio per il debitore.
Ma cos’è e come funziona questo istituto? Entro quali limiti e casi può essere applicato? Come si ottiene la tutela prevista dalla riduzione del pignoramento? Scopriamolo insieme.
Riduzione del pignoramento: caratteristiche e funzioni
Lo scopo principale previsto dall’istituto di riduzione del pignoramento è garantire il ristoro del creditore tutelando gli interessi del debitore, in maniera tale che il pignoramento avvenga in modo proporzionale al credito senza alcun esubero ed eccesso di pregiudizio nei confronti del debitore.
In pratica, la riduzione del pignoramento permette di impedire abusi espropriativi che, a vantaggio esclusivo del creditore, comporterebbero un’eccessiva compressione degli interessi economici del soggetto pignorato.
L’art. 496 del codice di procedura civile dichiara:
“Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”.
Per cui, nel caso in cui vi sia il sospetto che il valore economico dei beni pignorati sia superiore al debito reale e qualora il giudice riconosca l’iniquità tra il valore di quanto espropriato e quanto realmente dovuto, il debitore potrà richiedere su istanza di parte o d’ufficio la riduzione del pignoramento.
Il giudice, solo dopo aver udito entrambe le parti (creditore e debitore), deciderà tramite ordinanza se accogliere o rigettare la richiesta di riduzione del pignoramento.
In caso positivo, la procedura di esproprio sarà sollevata da una parte dei beni fino a quel momento vincolati del pignoramento ritornando così disponibili per il debitore proprietario.
Oltre alla riduzione del pignoramento, esistono altri strumenti di tutela del debitore?
Il codice di procedura civile per garantire una maggior tutela del consumatore, pur garantendo i diritti di credito del soggetto pignorante, ha stabilito l’attuazione di svariati strumenti di difesa, quali:
- La limitazione dei mezzi di espropriazione in presenza di cumulo
- La cessazione della vendita forzata
- La sospensione della vendita
In ogni caso, sarà sempre compito del giudice “super partes” stabilire se accettare o respingere l’appello ad uno di questi strumenti da parte del debitore.
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Categoria: Pignoramento