Chi sono i soggetti non fallibili?

Chi può fallire e chi no

La legge fallimentare identifica come soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori commerciali che superino almeno una delle c.d. “soglie di fallibilità”, vale a dire:

  • un attivo patrimoniale annuo superiore a 300 mila euro (nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  • ricavi lordi per un ammontare annuo superiore a 200 mila euro (sempre nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  • debiti scaduti al momento della presentazione della domanda per un ammontare superiore o pari a 500 mila euro.

Pertanto, restano esclusi dall’applicazione della normativa sul fallimento e costituiscono soggetti non fallibili tutte le altre categorie di persone, tra cui:

  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici,
  • gli imprenditori agricoli,
  • gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative,
  • le start-up innovative,
  • i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno accumulato debiti cui non riescono a far fronte,
  • i piccoli imprenditori commerciali (cioè quelli che non superano neanche una delle predette soglie di fallibilità).

Cosa succede se un soggetto non fallibile si ritrova pieno di debiti?

Quando un soggetto fallibile si trova a vivere una situazione economica di profonda insolvenza e dissesto economico, dalla quale non si prevede possibilità alcuna di ripresa, il fallimento appare l’unica strada percorribile. Scopo di questa procedura concorsuale è procedere alla liquidazione del patrimonio del fallito al fine di soddisfare con il ricavato, per quanto possibile, tutti i creditori che ne abbiano fatto domanda.

Tuttavia, anche un soggetto non fallibile potrebbe ritrovarsi invischiato in una situazione economica di difficile soluzione. Fino a qualche anno fa, il non fallibile non poteva ricorrere ad alcuna procedura che gli consentisse di liberarsi dai propri debiti, da cui restava gravato fino al loro soddisfacimento.

Tuttavia, al fine di aiutare i soggetti cosiddetti sovraindebitati a far fronte ai debiti contratti aiutandoli ad estinguerli nei limiti delle loro possibilità e, al contempo, di evitare che possano essere iniziate o proseguite, in loro danno, procedure esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi), il legislatore ha introdotto la legge n. 3/2012 (denominata anche “legge salva suicidi”).

Scopo della norma citata è, infatti, quello di aiutare il soggetto sommerso dai debiti a liberarsene mediante la stipulazione di accordi con i creditori, attraverso una procedura presso il tribunale chiamata esdebitazione

Questo procedimento per far fronte al Sovraindebitamento del soggetto non fallibile prevede la possibilità di ricorrere a tre diverse procedure:

  • il piano del consumatore che può, per l’appunto, essere presentato dal solo consumatore, il quale propone un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori, salva approvazione da parte del Giudice;
  • l’accordo di ristrutturazione dei debiti, con cui enti e imprese non fallibili presentano il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori e approvato dal Giudice;
  • la procedura di liquidazione dei beni, con cui il debitore (qualsiasi soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio affinché venga liquidato ed i creditori possano soddisfarsi sul ricavo.

Se desideri avere maggiori informazioni o delucidazioni riguardo la possibilità di ricorrere ad una delle procedure previste per il sovraindebitamento, rivolgiti ai professionisti Rexpira. Riceverai tutti i chiarimenti in maniera completamente gratuita e potrai avere consigli utili su come comportarti.

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