Il sovraindebitamento consiste nel generale stato di insolvenza che riguarda i soggetti non fallibili, (consumatori, piccoli imprenditori, liberi professionisti, etc).
Per far fronte alle difficoltà riscontrate da chi si trovi in tale situazione, è stata emessa nel 2012 la legge n. 3 (c.d. “legge anti suicidi”) che ha predisposto tre diverse procedure di composizione della crisi finalizzate a consentire il soddisfacimento, per quanto possibile, dei creditori e al contempo la liberazione del debitore.
Quanto previsto dalla legge n. 3/2012 sarà applicabile fino all’entrata in vigore del “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (CCI) introdotto dal d. lgs. n. 14/2019, in origine prevista per l’agosto 2020 e successivamente rinviata al 1° settembre 2021.
Come funzionano le procedure di composizione della crisi?
È necessario sapere che il nuovo Codice ha ripensato la legge su sovraindebitamento prevedendo uno snellimento delle procedure di composizione della crisi previste nella legge n. 3/2012, che erano risultate di difficile applicazione in ragione dei costi sostenuti e dei lunghi iter procedurali.
Le procedure, seppure modificate, rimarranno sostanzialmente le stesse e saranno:
- il piano di ristrutturazione (che sostituirà il piano del consumatore);
- il concordato minore: una sorta di piccolo concordato che riguarda piccole imprese e aziende agricole;
- la liquidazione del debitore: vi possono accedere tutti i soggetti non fallibili e consiste nella vendita di tutto il patrimonio del debitore, al fine di ripartire il ricavato tra i creditori.
In particolare, il piano di ristrutturazione dei debiti (attualmente piano del consumatore) si applica solo ai consumatori, vale a dire per coloro che hanno contratto dei debiti per scopi personali e dunque estranei al proprio ambito lavorativo.
Una novità prevista dal CCI consiste nell’estensione di questa procedura anche ai familiari del soggetto sovraindebitato oltre che ai soci illimitatamente responsabili di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a., purché i debiti contratti siano estranei a quelli sociali e sempre che la procedura non arrechi pregiudizi ai creditori sociali.
Questa procedura prevede la predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti, redatto con l’aiuto dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), da sottoporre necessariamente ai creditori. Il piano può anche contenere un progetto di soddisfacimento solo parziale dei debiti contratti.
Il procedimento di composizione della crisi inizia con l’avanzamento di una domanda da presentare all’OCC istituito presso il Tribunale territorialmente competente, in pratica l’organismo in cui il debitore abbia il centro dei propri interessi principali.
A tale domanda deve essere allegata una relazione dell’Organismo che valuti la meritevolezza del debitore, attestante che quest’ultimo non risulti responsabile della situazione di sovraindebitamento in cui versa, nonché la fattibilità dell’intera operazione o alla sussistenza delle condizioni d’impedimento previste dalla legge.
L’Organismo procede quindi a depositare la domanda presso il Tribunale, il quale, se ritiene che la proposta e il piano di ristrutturazione debiti siano ammissibili, li pubblica in apposito sito web e ne dà comunicazione ai creditori.
Alla scadenza del termine concesso per le osservazioni dei creditori, il giudice può omologare con sentenza il piano e chiudere la procedura.
Successivamente il piano deve essere portato in esecuzione da parte del debitore, sotto il controllo dell’OCC.
In particolare, l’Organismo è tenuto a redigere un rendiconto finale all’esito dell’esecuzione da sottoporre al Tribunale, il quale può approvarlo o, in caso negativo, disporre la revoca dell’omologazione.
In questo caso, il giudice può decidere di convertire il procedimento di quello di liquidazione controllata.
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