Di fronte a più pignoramenti è normale che il debitore si senta “attaccato” contemporaneamente su più fronti dal creditore ed è giusto chiedersi se tutto ciò sia lecito. La risposta a tale domanda è: sì, è possibile che lo stesso creditore possa avanzare più pignoramenti.
Ti spieghiamo come, partendo da un esempio pratico, nel quale un ipotetico debitore – a fronte dell’inadempienza nel pagamento delle rate mensili di un finanziamento – si veda notificare un decreto ingiuntivo da parte della Banca. Se entro i termini previsti dalla legge di 40 giorni dalla notifica dell’atto il debitore non paga il suo debito o non avanza opposizione, il titolo diventa esecutivo e la Banca procederà per il recupero di quanto vantato. Da qui la notifica, dapprima dell’atto di precetto e poi dell’atto di pignoramento.
Qualora l’importo del debito fosse elevato o il creditore volesse soddisfare le proprie pretese più rapidamente, quest’ultimo potrebbe decidere – in virtù dello stesso titolo esecutivo – di procedere oltre che col pignoramento dello stipendio (o pensione) anche con il pignoramento del conto corrente del debitore, di un terreno o di altri beni mobili o immobili di proprietà del debitore.
Lo stesso vale nel caso in cui al debitore viene notificato un atto di pignoramento immobiliare e il valore stimato dell’immobile non riesce a coprire il credito vantato. In questo caso il creditore ha la facoltà di procedere anche col pignoramento dello stipendio o di altri beni mobili fino al completo soddisfacimento. Il secondo pignoramento, inoltre, può essere effettuato anche in un momento successivo, senza dovere aspettare che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda.
Questo accade perché il creditore ha diritto (riconosciuto dalla legge) ad agire fino alla piena soddisfazione del credito vantato.
Le eccezioni
Tuttavia, se il creditore aggredisce contemporaneamente più beni immobiliari del medesimo debitore (ad esempio, casa e terreno o terreno e fabbricato) e in realtà il credito vantato può essere soddisfatto con una sola procedura esecutiva, in questo caso il debitore può avanzare opposizione e chiedere al Giudice dell’Esecuzione la riduzione del pignoramento.
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Categoria: Pignoramento