Saldo e Stralcio in seguito a opposizione all’atto ingiuntivo

Con grande piacere vi segnaliamo un nuovo importante risultato raggiunto da Rexpira!

Trattasi di un cliente residente in provincia di Trapani, in Sicilia, che si è rivolto a noi nel dicembre 2019. Il cliente aveva bisogno di aiuto poiché aveva ricevuto un decreto ingiuntivo da parte di una Banca per un finanziamento che non era più riuscito a pagare.

L’atto giudiziario riportava un debito complessivo di € 20.033,40 (oltre spese legali) e il cliente aveva solo 40 giorni di tempo dalla data di notifica per provvedere al pagamento dello stesso, altrimenti il decreto ingiuntivo sarebbe diventato esecutivo e ciò avrebbe messo a serio repentaglio il suo stipendio da impiegato statale.

Così, dopo un lungo colloquio con i nostri consulenti ed avvocati, il cliente decide di conferirci l’incarico. Rexpira, quindi, prende subito contatti con la Banca creditrice per cercare di raggiungere un accordo bonario, spiegando che il mancato pagamento del finanziamento in questione era legato ad un momentaneo stato di difficoltà economica del cliente. Purtroppo, le pretese della Banca in termini di chiusura bonaria del debito non si sposavano con la disponibilità economica del nostro assistito, il quale non aveva liquidità sufficiente per affrontare una chiusura debito a saldo e stralcio, né poteva sostenere una rata mensile di oltre € 800,00 come richiesto dalla banca per estinguere la posizione entro 24 mesi.

Tuttavia, in fase di indagine preliminare, siamo venuti a conoscenza che il debito del nostro cliente era stato ceduto ad una società terza per il quale il nostro assistito non aveva ricevuto notifica alcuna circa la cessione del credito, che per legge gli spettava. Dunque, i nostri legali hanno reputato, come unica soluzione valida, l’avanzamento di un’opposizione all’atto ingiuntivo, chiedendone al Giudice dell’Esecuzione la nullità per la mancata dimostrazione dell’avvenuta cessione del credito.

Di fatto, la normativa civilistica prevede che quando un rapporto di credito viene ceduto da una società ad un’altra, affinché detta cessione possa essere considerata valida, deve avvenire una doppia pubblicazione, sia nella Gazzetta Ufficiale sia nel registro delle imprese. Nel caso di specie si è verificata la pubblicazione della cessione solo nella Gazzetta Ufficiale e di conseguenza non vi era possibilità di verificare se il debito in questione era rimasto nel patrimonio della cedente o era stato trasferito alla nuova banca. Inoltre, i nostri legali avevano individuato vizi contrattuali, assenza di trasparenza e mancanza di altri presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Così, vista la fondatezza dell’opposizione, il cliente ci ha autorizzati a procedere in tal senso, confidando nella professionalità dei nostri avvocati. Certo è che questa opposizione avrebbe anche permesso al nostro cliente di prendere del tempo e avere modo di recuperare altra liquidità per una estinzione futura del debito.

Il risultato è stato che, a seguito della nostra opposizione, la banca ha mostrato una nuova apertura nei confronti del nostro assistito per raggiungere un accordo ed evitare che la causa legale facesse il suo corso in Tribunale. Una proposta che non sarebbe mai stata presa in considerazione prima, in mancanza dell’opposizione.

Di fatto, si è raggiunto un accordo bonario con chiusura del debito complessivo di € 20.033,40 (oltre spese) con il versamento da parte del nostro cliente della somma di € 5.000,00 in un’unica ed immediata soluzione.  Questo accordo ha comportato anche la chiusura della relativa procedura esecutiva.

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